Sez. 3, Sentenza n. 2501 del 07/07/1969 (Rv. 342055 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - FUNZIONE SUSSIDIARIA - INDAGINE SULLE MODALITA DELL'INCIDENTE - NECESSITA - AFFERMAZIONE DELLA RESPONSABILITA ESCLUSIVA DI UNO DEI CONDUCENTI - CONDIZIONI.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - FUNZIONE SUSSIDIARIA - INDAGINE SULLE MODALITA DELL'INCIDENTE - NECESSITA - AFFERMAZIONE DELLA RESPONSABILITA ESCLUSIVA DI UNO DEI CONDUCENTI - CONDIZIONI.*
La presunzione di colpa a carico di entrambi i conducenti prevista dall'art. 2054, comma secondo, cod.civ. ha una funzione meramente sussidiaria, nel senso che essa opera se e in quanto non sia possibile accertare in concreto le rispettive responsabilita. Cio postula, anzitutto, l'indagine sulle precise modalita del sinistro, dalle quali e possibile desumere a chi debba essere addebitato l'evento dannoso e, solo quando le risultanze probatorie gia acquisite al processo non offrono i necessari elementi di giudizio, la presunzione legale anzidetta comporta per i conducenti dei veicoli venuti reciprocamente a collisione l'Onere della prova liberatoria. Qualora poi dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei conducenti, in tale ipotesi, per attribuire a lui la causa determinante ed esclusiva del sinistro, deve rimanere in pari tempo accertato che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza, altrimenti, dovendo presumersi la colpa di quest'ultimo, egli e pur sempre tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. (Conf. 3810-68, massima n. 337237 e numerose altre).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)