Sez. 3, Sentenza n. 2533 del 30/06/1995 Cc. (dep. 04/08/1995) Rv. 202714 - 01
Edilizia - In genere | Reati edilizi - Pertinenza - Nozione - Fattispecie: tettoia.
Edilizia - In genere
A norma dell'art. 7 decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1982, n. 94, costituisce pertinenza, esclusa dal regime concessorio, l'opera che, pur conservando la propria individualità fisica ed autonomia funzionale venga posta al servizio di edifici già esistenti, mediante nesso funzionale e strumentale, cioè oggettivo, che ne consenta, per natura e struttura, solo la destinazione ad uso pertinenziale, in modo durevole. (Nella specie, relativa ad inammissibilità di ricorso la S.C. ha osservato che "trattasi di tettoia costruita a ridosso dell'abitazione quindi di manufatto che non ha una propria autonomia individuale e funzionale, ma che, entrato a far parte del preesistente fabbricato, di questo costituisce opera accessoria abbisognevole di concessione edilizia e di autorizzazione dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo cui la zona è assoggettata"). (Conf. Sez. 3, 21/4/1995, n. 782, ric. Bassi).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/01/1982 num. 9 art. 7 CORTE COST., Legge 25/03/1982 num. 94 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 lett. B CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)