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Sez. 1, Sentenza n. 14086 del 01/10/2002 (Rv. 557710 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - ESPROPRIAZIONE ED OCCUPAZIONE | Decreti di occupazione ed espropriazione - Inefficacia per omissione del controllo di legittimità - Conseguente accessione invertita del fondo - Colpa della P.A. - Sussistenza - Dottrina e giurisprudenza precedenti escludenti la necessità del controllo - Irrilevanza - Esecuzione da parte dello IACP di decreto di occupazione inefficace emesso dalla Regione - Nesso di causalità tra comportamento dello IACP e danno - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557710-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - ESPROPRIAZIONE ED OCCUPAZIONE

In tema di responsabilità della Pubblica Amministrazione per occupazione illegittima e conseguente accessione invertita del fondo, la circostanza che, all'epoca dell'adozione dei decreti di occupazione e di espropriazione, inefficaci perché non sottoposti al controllo di legittimità ex artt. 45 e 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, dottrina e giurisprudenza erano concordi nel ritenere l'esclusione di tali tipi di atti al controllo predetto, se può rilevare al fine di stabilire la gravità della colpa, non può valere ad escluderla, in quanto la Pubblica Amministrazione non ha alcun obbligo di conformarsi alla interpretazione dottrinale e giurisprudenziale, mentre ha invece l'obbligo - dovendo svolgere ogni sua attività con la rigorosa osservanza del principio di legalità - di applicare la legge dandone, in base ai prescritti canoni ermeneutici, una interpretazione conforme alla sua effettiva portata normativa. Nè difetta, in tal caso, il nesso di causalità tra il comportamento dello IACP, che ha proceduto all'occupazione in forza del decreto inefficace della Regione (unica responsabile, in ipotesi, in quanto autrice del provvedimento, dell'omissione del controllo sullo stesso), atteso che l'osservanza del menzionato principio di legalità impone all'ente pubblico, che procede all'occupazione di un bene di un privato per la realizzazione di un'opera pubblica di verificare che l'atto al quale dà esecuzione non sia privo di effetti giuridici.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)