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Sez. T, Ordinanza n. 21437 del 25/07/2025 (Rv. 675515-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE | Violazione del termine a comparire ex art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992 - Rilievo del vizio in appello - Rimessione al giudice di primo grado - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675515-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel processo tributario, nel caso di violazione del termine a comparire di cui all'art. 23 del d. lgs. 546 del 1992, anche per effetto del mancato rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 17-bis, terzo comma del d.lgs. 546 del 1992, non ricorre l'ipotesi di rimessione al primo giudice di cui all'art. 59 lett. b) del medesimo d. lgs., non costituendo il mancato rispetto del termine una violazione della regolare costituzione del contraddittorio, che si realizza con la notificazione del ricorso.

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)