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Sez. 5 - , Sentenza n. 26509 del 21/12/2016 (Rv. 642360 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE | Manufatto abusivo – Rilevanza ai fini della denuncia di successione – Esclusione.
Stato
decisa il 2016-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642360-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE

Il manufatto abusivo deve ritenersi carente di valore per il fondo cui accede, non potendo il proprietario trarne alcun beneficio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato l'accoglimento del ricorso degli eredi avverso l'avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di successione per effetto della costruzione abusiva effettuata da terzi sul fondo de "de cuius").

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 com. 9 CORTE COST., Cod. Civ. art. 936

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)