Sez. 1, Sentenza n. 737 del 07/05/1968 Ud. (dep. 03/09/1968) Rv. 109129 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO -MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - IMPOSSESSAMENTO - NOZIONE -CRITERIO SPAZIALE - IRRILEVANZA.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO -MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - IMPOSSESSAMENTO - NOZIONE -CRITERIO SPAZIALE - IRRILEVANZA.*
Il codice penale vigente - a differenza del codice penale del 1889, il quale teneva conto dell'amotio e dell'ablatio fa coincidere il momento consumativo del furto con l'impossessamento da parte dell'agente, sufficientemente realizzato con la acquisizione della disponibilita dell'oggetto mediante quei mezzi che si confanno materialmente ad ogni tipo di cosa, cui coincide il concomitante spossessamento da parte del detentore, essendo inconcepibile, senza consenso del precedente possessore, il contemporaneo possesso sulla cosa di altro soggetto intervenuto. Si deve, percio, prescindere dal criterio spaziale ed ogni altra circostanza accidentale, come il recupero ed il forzato abbandono della refurtiva nel luogo stesso del delitto, quando sia avvenuto lo spossessamento nel modo su inteso, non vale a degradare il furto in tentativo. (V. 108071, anno 1968, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)