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Sez. 2, Sentenza n. 1160 del 13/04/1972 (Rv. 357608 - 01)

PREVIDENZA(ASSICURAZIONI SOCIALI)-INPS- PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA(IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - CRITERIO DI DETERMINAZIONE - VALUTAZIONE DELLE RESIDUE CAPACITA DI LAVORO - RILEVANZA DEI FATTORI SOGGETTIVI, AMBIENTALI ED ECONOMICO-SOCIALI - INFLUENZA DEL SOPRAVVENUTO AGGRAVAMENTO DELL'INFERMITA - EGUALE GRADO D'INVALIDITA PER OPERAI ED IMPIEGATI.*
Stato
decisa il 1972-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357608-01

PREVIDENZA(ASSICURAZIONI SOCIALI)-INPS- PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA(IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - CRITERIO DI DETERMINAZIONE - VALUTAZIONE DELLE RESIDUE CAPACITA DI LAVORO - RILEVANZA DEI FATTORI SOGGETTIVI, AMBIENTALI ED ECONOMICO-SOCIALI - INFLUENZA DEL SOPRAVVENUTO AGGRAVAMENTO DELL'INFERMITA - EGUALE GRADO D'INVALIDITA PER OPERAI ED IMPIEGATI.*

Se e vero che l'accertamento delle residue capacita di guadagno dell'assicurato non va eseguito in materia di invalidita pensionabile con riferimento alla specifica capacita di lavoro nel mestiere esercitato dall'assicurato prima dell'infermita, bensi in base a una valutazione delle sue residue energie di lavoro anche in rapporto ad altre occupazioni confacenti alle sue attitudini, tuttavia l'accertamento suddetto va compiuto tenendosi conto in concreto di altri fattori, sia individuali(eta, adattabilita a lavori affini o generici), sia estrinseci, di natura economico-sociale e di mercato. Occorre inoltre tener conto della sentenza costituzionale 6 luglio 1971 n 160 che stabilisce un eguale criterio di Determinazione del grado di invalidita sia per gli operai che per gli impiegati, nonche dell'eventuale aggravamento delle infermita dipendente dalla naturale evoluzione delle stesse verificatosi in corso di causa, nel qual caso la pensione dovra decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui, a causa dell'aggravamento, si sia raggiunto lo stato di invalidita pensionabile. (V 1087'72; 181'72; 1372'70, mass n 347117; 935'70, mass n 346377).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)