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Sez. 1, Sentenza n. 2274 del 27/10/1965 (Rv. 314282 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - TACITA - PAGAMENTO DELLE SPESE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1965-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/314282-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - TACITA - PAGAMENTO DELLE SPESE - IRRILEVANZA.*

Il pagamento delle spese processuali da parte del soccombente non implica acquiescenza alla pronuncia neppure nel caso in cui sia stato eseguito in ottemperanza ad una sentenza non esecutiva. (Conf. 1376/65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)