Sez. 1, Sentenza n. 2274 del 27/10/1965 (Rv. 314282 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - TACITA - PAGAMENTO DELLE SPESE - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - TACITA - PAGAMENTO DELLE SPESE - IRRILEVANZA.*
Il pagamento delle spese processuali da parte del soccombente non implica acquiescenza alla pronuncia neppure nel caso in cui sia stato eseguito in ottemperanza ad una sentenza non esecutiva. (Conf. 1376/65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)