Sez. 3, Sentenza n. 20054 del 02/09/2013 (Rv. 628094 - 01)
RICORSI AMMINISTRATIVI - RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO - DECISIONE | Efficacia di giudicato "esterno" - Condizioni - Partecipazione al procedimento di tutte le parti necessarie del giudizio in cui tale efficacia venga invocata - Necessità - Fattispecie in tema di mancata partecipazione del PM al procedimento per riscorso straordinario, proposto avverso atto presupposto dell'irrogazione di sanzione disciplinare a carico di un notaio.
RICORSI AMMINISTRATIVI - RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO - DECISIONE
Affinché la decisione su un ricorso straordinario al Capo dello Stato possa essere invocata, con autorità di giudicato, in un diverso procedimento, è necessaria l'identità delle parti dei due giudizi. (Principio enunciato con riferimento alla mancata partecipazione al procedimento del P.M., sebbene sia parte necessaria - ai sensi del combinato disposto dell'art. 70, comma 1, numero 1, cod. proc. civ. e degli art. 153, comma 1, lettera a, e 158, comma 1, della legge 16 febbraio 1913 n. 89, nei testi sostituiti, rispettivamente, dal comma 7 dell'art. 12 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, e dal comma 30 dell'art. 34 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 - del giudizio per l'impugnazione di sanzione disciplinare comminata a carico di un notaio, nel quale, appunto, veniva invocata l'efficacia di giudicato della decisione sul ricorso straordinario, relativo ad atto presupposto dell'irrogazione della sanzione disciplinare).
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 153 com. 1 lett. A, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 69, Legge 24/03/2012 num. 27 CORTE COST., DPR 24/11/1971 num. 1199 art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 34 com. 30 CORTE COST., Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 12 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 70 com. 1 n. 1, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)