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Sez. 1, Sentenza n. 15553 del 12/03/2009 Ud. (dep. 10/04/2009) Rv. 243790 - 01

ARMI - MUNIZIONI | Detenzione di materiale esplodente - Reato di cui all'art. 697 cod. pen. - Operatività dell'esenzione dall'obbligo di denunzia, in virtù dell'art. 26 della L. n. 110 del 1975 - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2009-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243790-01

ARMI - MUNIZIONI

La previsione normativa di deroga all'obbligo di denuncia, in favore del soggetto che abbia già denunciato il possesso di un arma e detenga mille cartucce "a pallini" per fucili da caccia, non trova applicazione nel caso di detenzione di un quantitativo di polvere da sparo destinato al confezionamento di cartucce, che costituisce materiale esplodente, la cui omessa denuncia ha rilevanza penale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 679, Legge 18/04/1975 num. 110 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)