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Sez. 3, Sentenza n. 13576 del 13/02/2025 Cc. (dep. 08/04/2025) Rv. 287949-02

DEMANIO | Demanio marittimo - Concessione demaniale - Variazioni “sostanziali” e “non sostanziali” - Distinzione - Reato di cui all'art. 1161, comma primo, cod. nav. - Indicazioni - Sanabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2025-02-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287949-02

DEMANIO

Integrano la contravvenzione di occupazione abusiva di cui all'art. 1161, comma primo, cod. nav. le variazioni "sostanziali" rispetto al contenuto della concessione, riguardanti l'estensione della zona, le opere e le modalità di esercizio, configurandosi, invece, la diversa contravvenzione di innovazioni non autorizzate, sanzionata dalla medesima disposizione, nel caso di variazioni "non sostanziali", non comportanti modifiche all'estensione della zona demaniale concessa, sicché, con riguardo al primo illecito, la sanatoria è possibile solo con il rilascio di concessione "suppletiva", mentre, con riguardo al secondo, è sufficiente, a tal fine, una mera variante al titolo già esistente.

Cod. Navig. art. 54 CORTE COST., Cod. Navig. art. 1161

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)