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Sez. 2, Sentenza n. 12740 del 29/05/2006 (Rv. 589573 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - ATTO DI SPOGLIO - CLANDESTINITÀ | Nozione - Ignoranza del possessore - Condizioni - Presenza e conoscenza del fatto da parte di di rappresentanti del possessore - Clandestinità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589573-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - ATTO DI SPOGLIO - CLANDESTINITÀ

In tema di possesso, il requisito della clandestinità dello spoglio, che va riferito allo stato di ignoranza di chi lo subisce, postula che quest'ultimo si sia trovato nell'impossibilità di averne conoscenza nel momento in cui lo stesso viene posto in essere; peraltro, poiché tale inconsapevolezza non deve essere determinata da negligenza del possessore, che va accertata anche alla stregua delle circostanze in cui è stato commesso lo spoglio e mantenuto lo spossessamento, la clandestinità è esclusa dalla presenza di persone che in qualsiasi modo rappresentino il possessore, o dalla conoscenza del fatto da parte delle medesime. (Nella specie la S.C.ha cassato la sentenza che aveva ritenuto la clandestinità dello spoglio sul rilievo che non era stato valutata al riguardo la presenza di guardie campestri incaricate dal possessore di vigilare sul fondo e perciò in grado di percepire tempestivamente qualsiasi fatto che avrebbe potuto pregiudicarne il normale godimento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)