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Sez. 1, Sentenza n. 2222 del 21/06/1969 (Rv. 341580 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE D'APPELLO - MOTIVI - IN GENERE - MOTIVI NUOVI - MOTIVO RISERVATO ENUNCIATO SOLTANTO NELLA COMPARSA CONCLUSIONALE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1969-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341580-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE D'APPELLO - MOTIVI - IN GENERE - MOTIVI NUOVI - MOTIVO RISERVATO ENUNCIATO SOLTANTO NELLA COMPARSA CONCLUSIONALE - INAMMISSIBILITA.*

L'atto di appello fissa il contenuto e la portata delle censure mosse dall'appellante, al quale e, percio, inibito, nel corso del giudizio, di mutare il tema del dibattito, deducendo nuovi motivi di gravame contro la sentenza impugnata. Il giudice, pertanto, non ha l'Obbligo di prendere in esame un motivo di appello 'riservatò irritualmente enunciato soltanto nella comparsa conclusionale. (V. 2602-67, massima n.329971 2017-67, massima n.329066 2968-67, massima n.330656 ed altre ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)