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Sez. 1, Sentenza n. 1897 del 14/06/1968 (Rv. 333885 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - DOMANDA DI RISOLUZIONE - EFFETTI - COSTITUZIONE IN MORA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1968-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333885-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - DOMANDA DI RISOLUZIONE - EFFETTI - COSTITUZIONE IN MORA - CONSEGUENZE.*

La domanda di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. produce gli effetti della Costituzione in mora, ove questa sia necessaria e non sia gia avvenuta, con la conseguenza che il debitore e abilitato ad adempiere anche dopo la notificazione della citazione, in deroga alla preclusione sancita dall'ultimo comma del citato art. 1435 e che, in difetto di adempimento, nessun ostacolo si pone alla pronunzia di risoluzione sempre che sussista la dedotta inadempienza*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)