Sez. 5 - , Ordinanza n. 16646 del 04/08/2020 (Rv. 658668 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE | Accertamento con adesione - Prestazione di fideiussione - Eliminazione - Applicabilità - Periodo anteriore al d.l. n. 98 del 2011 - Esclusione - Inadempimento - Conseguenze - Iscrizione a ruolo dell'intero importo dovuto - Legittimità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE
In tema di concordato con adesione del contribuente, l'art. 23, commi 17 e 18, d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., in l. n. 111 del 2011, nel modificare la disciplina di cui agli artt. 8 e 9 d.lgs. n. 218 del 1997, ha eliminato l'obbligo di prestare la garanzia fideiussoria, nel caso di somme dovute, per effetto dell'accertamento con adesione, con versamento rateale e per importi superiori a cinquantamila euro, solo dalla data della sua entrata in vigore; ne consegue che, per il periodo anteriore, ove non sia stata versata, nei termini previsti, la prima rata e sia stata omessa la richiesta fideiussione, la procedura adesiva, in difetto di detti presupposti imprescindibili, non può dirsi perfezionata, con conseguente legittima iscrizione a ruolo dell'intero importo dovuto permanendo, nella sua integrità, l'originaria pretesa tributaria.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/07/2001 num. 98 art. 23, Legge 15/07/2001 num. 111, Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)