Sez. 1, Ordinanza n. 1766 del 10/07/1978 Cc. (dep. 10/10/1978) Rv. 140115 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - INDICAZIONE DEL DOMICILIO REALE - REVOCA DELLA ELEZIONE DI DOMICILIO - ESCLUSIONE.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - INDICAZIONE DEL DOMICILIO REALE - REVOCA DELLA ELEZIONE DI DOMICILIO - ESCLUSIONE.*
L'elezione di domicilio - che soddisfa da un lato l'interesse dello imputato ad una pronta conoscenza, utile ai fini difensivi, dello evolversi del procedimento, tramite persona solitamente qualificata, e dall'altro l'esigenza di un regolare corso processuale, non intralciato dalla necessita di ripetute ricerche - rimane ferma finche non venga espressamente revocata dall'imputato nelle forme di legge; pertanto, la semplice indicazione successiva, da parte dell'imputato, di un domicilio reale, non comporta revoca ne esplicita ne implicita del domicilio eletto e non invalida in alcun modo le notificazioni in esso eseguite.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)