Sez. 1, Sentenza n. 6880 del 02/05/1995 Ud. (dep. 14/06/1995) Rv. 201718 - 01
Armi - Porto abusivo | Armi comuni da sparo - Ipotesi "residuale" tra l'originaria prescrizione dell'art. 699 cod. pen. a quella di cui all'art. 12 legge 14 ottobre 1974 n. 497 - Indicazione - Fattispecie: porto di fucile in un fondo non recintato dell'imputato.
Armi - Porto abusivo
In materia di porto di armi comuni da sparo, l'ipotesi "residuale" tra l'originaria prescrizione dell'art. 699 cod. pen. e quella di cui all'art. 12 legge 14 ottobre 1974 n. 497 è costituita dal porto delle armi in quei luoghi, diversi dall'abitazione o dalle sue appartenenze, che non siano né pubblici né aperti al pubblico. (Nella fattispecie si trattava di porto di fucile in un fondo non recintato dell'imputato e la Corte di merito, qualificando il fondo stesso come "giardino od orto" costituente appartenenza dell'abitazione, aveva ritenuto il fatto sussumibile nell'ambito dell'art. 699 cod. pen. ed aveva pronunciato declaratoria di non punibilità per essere il fatto avvenuto all'interno di un fondo appartenente all'imputato. La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso proposto dal P.G. territorialmente competente, ha annullato con rinvio l'impugnata sentenza affermando che la Corte di merito non avrebbe dovuto limitarsi ad osservare che il terreno non recintato costituiva pertinenza dell'abitazione dell'imputato, ma avrebbe dovuto, invece, stabilire se il fondo, ancorché qualificabile come appartenenza dell'abitazione dell'imputato, potesse essere qualificato o meno come luogo aperto al pubblico).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 699 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 12 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)