Sez. 1, Sentenza n. 2709 del 04/02/2009 (Rv. 606547 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Convivenza "more uxorio" del beneficiario - Prova - Nascita di un figlio - Sufficienza - Esclusione.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
In tema di divorzio, l'eventuale nascita di un figlio non costituisce elemento di prova di per sè sufficiente e idoneo a dimostrare l'esistenza di una situazione di convivenza "more uxorio" tra il coniuge beneficiario dell'assegno ed un terzo, avente nel tempo i caratteri di stabilità e continuità tali, da far presumere che il beneficiario dell'assegno tragga da tale convivenza vantaggi economici che giustifichino la revisione dell'assegno medesimo.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)