Sez. L, Sentenza n. 13490 del 14/12/1991 (Rv. 475044 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Diritto alla conservazione del posto - Infortuni e malattie - In genere | Lavoratore assente per malattia - Prestazioni di attività lavorative a favore di terzi - Giusta causa di licenziamento - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Diritto alla conservazione del posto - Infortuni e malattie - In genere
La prestazione, da parte del lavoratore assente per malattia, di attività lavorativa a favore di terzi configura giusta causa di licenziamento ove il lavoratore abbia agito fraudolentemente in danno del datore di lavoro, simulando la malattia per assentarsi in modo da poter esplicare un lavoro diverso, oppure, anziché collaborare al recupero della salute per riprendere al più presto la propria attività lavorativa, abbia compromesso o ritardato la propria guarigione strumentalizzando il suo diritto al riposo per trarre un reddito dal diverso lavoro svolto durante la malattia. (Nella specie, in cui l'impugnata sentenza aveva affermato la legittimità del licenziamento del lavoratore in malattia impegnato in altra attività lavorativa, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione con riguardo non al rilievo della fittizietà della malattia ma al rilievo dell'idoneità della condotta del lavoratore ad aggravare lo stato d'infermità denunciato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2105, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)