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Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Lombardia

Testo in vigore al

Statuto

Titolo I. Disposizioni generali

ALLEGATO

Art. 1

1. La Lombardia e' Regione autonoma entro l'unita' della Repubblica italiana, sulla base dei principi costituzionali. Esercita i suoi poteri secondo lo Statuto e nei limiti stabiliti dalla Costituzione.

2. Essa esprime l'autonomo governo della comunita' lombarda e garantisce la partecipazione democratica di tutti i cittadini alla realizzazione della politica regionale.

Art. 2

1. La Regione comprende i territori delle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese ed ha per capoluogo Milano.

2. La Regione ha un proprio gonfalone e uno stemma stabiliti con legge regionale.

Art. 3

1. La Regione concorre a promuovere il piero sviluppo della persona umana e la reale partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, per renderne effettive la liberta' e la eguaglianza.

2. Obiettivi preminenti dell'attivita' della Regione sono lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi, la promozione delle libere attivita' delle collettivita' e degli Enti locali, il superamento degli squilibri della Regione e dell'intero territorio nazionale.

3. In particolare la Regione, nell'ambito delle sue competenze costituzionali:

  1. - promuove le condizioni per rendere effettivi il diritto allo studio e il diritto al lavoro, assicurando la piena occupazione e la tutela dei diritti dei lavoratori;

  2. - assicura a tutti i cittadini i servizi sociali, con particolare riguardo a quelli inerenti all'abitazione, all'istruzione, alla salute e sicurezza sociale, ai trasporti, alle attivita' sportive e al turismo;

  3. - adotta le iniziative necessarie per assicurare la funzione sociale della proprieta' e acquisire alla gestione pubblica i servizi regionali di interesse generale;

  4. - attua le riforme necessarie per stabilire equi rapporti sociali nelle campagne;

  5. - assume iniziative in favore delle zone e delle comunita' montane;

  6. - promuove lo sviluppo della cooperazione, e dello artigianato;

  7. - promuove e attua un organico assetto del territorio nel quadro di uno sviluppo pianificato degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali;

  8. - garantisce la tutela dell'ambiente; predispone ed attua piani per la difesa del suolo, per la prevenzione ed eliminazione delle cause di inquinamento;

  9. - tutela i valori del paesaggio e del patrimonio naturale, storico, artistico e culturale;

  10. - promuove il progresso della cultura in ogni sua libera manifestazione;

  11. - assume iniziative per assicurare un'ampia e democratica informazione, intervenendo nell'organizzazione e nella gestione dei servizi pubblici ad essa relativi;

  12. - contribuisce alla ricerca scientifica in collegamento con le organizzazioni nazionali e locali.

Art. 4

1. La Regione assume la politica di piano come metodo di intervento, in concorso con lo Stato e con gli Enti locali, nell'attivita' economica pubblica e privata, per indirizzarla e coordinarla a fini sociali.

2. La Regione partecipa come soggetto primario alla programmazione nazionale e definisce gli obiettivi e i criteri della propria azione mediante programmi e piani, generali e settoriali, e rileva i dati necessari.

3. Essa assicura, nella formazione e nell'attuazione dei propri programmi e piani, la partecipazione degli Enti locali, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

Titolo II. Organi della regione

Art. 5

1. Sono organi della Regione lombarda: il Consiglio regionale, la Giunta e il Presidente della Giunta.

Capo I. Il consiglio regionale

Art. 6

1. Il Consiglio regionale determina l'indirizzo politico e amministrativo della Regione e ne controlla l'attuazione; esercita le potesta' legislative e regolamentari attribuite o delegate alla Regione; adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dal presente statuto e dalle leggi.

2. Il Consiglio determina gli indirizzi della programmazione regionale; partecipa, anche mediante le proprie commissioni, all'elaborazione dei piani e programmi, generali e settoriali, della Regione; approva i piani e programmi medesimi, nonche' i relativi aggiornamenti e variazioni, e ne controlla l'attuazione.

3. La legge regionale disciplina le procedure della programmazione regionale.

4. Il Consiglio formula le indicazioni, le proposte e i pareri mediante i quali la Regione partecipa alla programmazione nazionale.

5. Spettano al Consiglio:

  1. 1) l'approvazione del bilancio regionale di previsione e delle sue variazioni, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, l'approvazione del conto consuntivo;

  2. 2) l'istituzione dei tributi propri della Regione;

  3. 3) l'approvazione delle delibere relative all'assunzione di mutui e all'emissione di prestiti;

  4. 4) l'approvazione dei programmi concernenti opere pubbliche e i relativi finanziamenti;

  5. 5) la disciplina dei servizi pubblici di interesse della Regione e dei relativi finanziamenti;

  6. 6) l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;

  7. 7) l'istituzione, l'ordinamento e la soppressione di enti e aziende dipendenti dalla Regione, e l'approvazione dei relativi bilanci;

  8. 8) le delibere concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni regionali;

  9. 9) la determinazione degli indirizzi concernenti le attivita' degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, nonche' la vigilanza sui medesimi;

  10. 10) la nomina degli amministratori degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, nonche' dei rappresentanti della Regione in enti e societa' a partecipazione regionale;

  11. 11) la delega di funzioni amministrative agli Enti locali, la determinazione degli indirizzi da osservarsi nello esercizio delle funzioni delegate, nonche' la revoca delle deleghe;

  12. 12) le deliberazioni relative all'Utilizzazione organica degli uffici delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali;

  13. 13) la formulazione dei pareri formalmente richiesti alla Regione dagli organi costituzionali della Repubblica;

  14. 14) la designazione dei componenti di commissioni e di altri organi collegiali, spettante alla Regione e non attribuita ad altri organi della Regione medesima dal presente statuto o dalle leggi;

  15. 15) il riesame, nelle forme ordinarie e a maggioranza semplice, degli atti amministrativi rinviati alla Regione ai sensi dell'articolo 125 della Costituzione;

  16. 16) la designazione a norma del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione dei delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica;

  17. 17) la deliberazione di proposte di legge alle Camere a norma del secondo comma dell'articolo 121 della Costituzione;

  18. 18) la deliberazione di richieste di referendum a norma degli articoli 75 e 138 della Costituzione;

  19. 19) la formulazione dei pareri di cui agli articoli 132 e 133 della Costituzione;

  20. 20) la istituzione di nuovi Comuni e la modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni a norma del secondo comma dell'articolo 133 della Costituzione.

Art. 7

1. I consiglieri rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato e non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 8

1. I consiglieri hanno diritto di iniziativa delle leggi regionali e di ogni altra deliberazione del Consiglio, e diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione.

2. Ciascun consigliere regionale ha diritto, di ottenere dagli uffici della Regione e degli enti o aziende da essa dipendenti notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.

3. L'esercizio di tali diritti e' disciplinato dal regolamento interno.

Art. 9

1. Le indennita' dei consiglieri e dei membri dell'ufficio di presidenza del Consiglio sono stabilite con legge regionale.

Art. 10

1. Nella prima seduta il Consiglio regionale procede, come primo suo atto, alla costituzione dell'ufficio di presidenza, che deve essere composto in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza.

2. L'ufficio di presidenza e' composto dal Presidente, da due Vice Presidenti e da due Segretari.

3. Alla elezione del Presidente, dei due Vice Presidenti e dei due Segretari si procede con tre votazioni separate a scrutinio segreto.

4. Ciascun consigliere vota un solo nome.

5. I componenti dell'ufficio di presidenza restano in carica per la intera durata della legislatura.

6. Alla convalida dell'elezione dei consiglieri provvede, a norma del suo regolamento interno, lo stesso Consiglio regionale sulla base di una relazione della Giunta delle elezioni, Giunta da nominarsi nella prima seduta.

7. Prima della convalida il Consiglio puo' provvedere soltanto agli adempimenti indispensabili ed urgenti, i quali non perdono validita' anche nel caso di mancata convalida di uno o piu' consiglieri.

Art. 11

1. L'ufficio di presidenza garantisce e tutela le prerogative e diritti dei consiglieri, assicura il rispetto dei diritti delle minoranze, mantiene i rapporti con i gruppi consiliari ed esercita le altre funzioni previste dal presente statuto e dal regolamento interno.

Art. 12

1. Il Consiglio regionale adotta a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione il proprio regolamento che ne disciplina l'organizzazione interna ed il funzionamento.

2. Le modifiche al regolamento sono adottate con la maggioranza di cui al comma precedente.

Art. 13

1. Il regolamento interno disciplina le modalita' delle votazioni.

Art. 14

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento interno.

2. L'ufficio di presidenza assicura ai gruppi consiliari i mezzi necessari per l'espletamento delle loro funzioni e assegna loro contributi a carico del bilancio del Consiglio, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica di ciascuno di essi.

Art. 15

1. Periodicamente il Presidente convoca l'ufficio di presidenza, integrato dai Presidenti dei gruppi consiliari, dai Presidenti delle commissioni permanenti e dal Presidente o dal Vice Presidente della Giunta regionale o da un suo rappresentante, per predisporre il calendario di attivita' del Consiglio e delle commissioni.

2. Il Presidente sottopone la proposta di calendario all'approvazione del Consiglio.

Art. 16

1. Il Consiglio istituisce commissioni permanenti composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la presenza in esse con diritto di voto di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. Le modalita' di voto, le norme di composizione e di funzionamento sono stabilite dal regolamento.

3. Possono anche essere costituite commissioni speciali.

4. Le commissioni esaminano preventivamente i disegni di legge, svolgono ogni attivita' preparatoria dei provvedimenti di competenza del Consiglio, e concorrono nei modi stabiliti dal presente statuto, e dalle leggi regionali allo svolgimento, dell'attivita' amministrativa della Regione.

5. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, le commissioni vigilano sull'attuazione delle delibere consiliari e dei piani e programmi regionali, sull'amministrazione regionale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio regionale, sull'esercizio delle funzioni delegate agli Enti locali, sul funzionamento degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, riferendone al Consiglio periodicamente ed ogni volta che lo ritengano opportuno.

6. Il Presidente e i membri della Giunta hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto.

7. Le commissioni hanno facolta' di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Presidente e dei membri della Giunta, nonche', previa comunicazione alla Giunta, dei titolari degli uffici dell'amministrazione regionale, e degli amministratori e dirigenti degli enti e aziende dipendenti dalla Regione. Hanno inoltre facolta' di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

8. Non puo' essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio.

9. Nell'esercizio delle loro funzioni le commissioni si avvalgono, d'intesa con la Giunta, della collaborazione degli uffici competenti.

10. Si avvalgono altresi', ove lo ritengano opportuno, della collaborazione di esperti, di intesa con l'ufficio di presidenza.

11. L'ufficio di presidenza del Consiglio coordina il lavoro delle commissioni e assicura i mezzi necessari per lo adempimento delle loro funzioni.