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Sez. U, Sentenza n. 5397 del 17/05/1995 (Rv. 492300 - 01)

ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO | Compromesso per arbitrato internazionale - Difetto conseguente della giurisdizione del giudice italiano - Regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492300-01

ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO

Il compromesso per arbitrato estero, idoneo a sottrarre una determinata controversia alla cognizione del giudice italiano, comporta il difetto di giurisdizione dello stesso; con la conseguenza che è ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione (art. 41 cod. proc. civ.) nell'ipotesi in cui il giudice italiano venga adito in relazione ad una controversia concernente un rapporto per il quale le parti abbiano stipulato una convenzione d'arbitrato internazionale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 810 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)