Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari
Testo in vigore al
Titolo II. Sfarinati
Art. 6
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 FEBBRAIO 2001, N.187
Art. 7
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 FEBBRAIO 2001, N.187
Art. 8
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 FEBBRAIO 2001, N.187
Art. 9
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 FEBBRAIO 2001, N.187
Art. 10
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 FEBBRAIO 2001, N.187
Art. 11
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 FEBBRAIO 2001, N.187
Art. 12
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 FEBBRAIO 2001, N.187
Art. 13
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 FEBBRAIO 2001, N.187
Titolo III. Pane
Art. 14
1. E' denominato "pane" il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune (cloruro di sodio).
2. Il prodotto di cui al comma 1 ottenuto da una cottura parziale, se destinato al consumatore finale deve essere contenuto in imballaggi singolarmente preconfezionati recanti in etichetta le indicazioni previste dalle disposizioni vigenti e, in modo evidente, la denominazione "pane" completata dalla menzione "parzialmente cotto" o altra equivalente, nonche' l'avvertenza che il prodotto deve essere consumato previa ulteriore cottura e l'indicazione delle rela- tive modalita' della stessa.
3. Nel caso di prodotto surgelato, oltre a quanto previsto dal comma 2, l'etichetta dovra' riportare le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari surgelati, nonche' la menzione "surgelato".
4. Il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o non, deve essere distribuito e messo in vendita, previo confezionamento ed etichettature riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari, in comparti separati dal pane fresco e con le necessarie indicazioni per informare il consumatore sulla natura del prodotto.
5. Per il prodotto non destinato al consumatore finale si applicano le norme stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.
Art. 15
1. Gli sfarinati impiegati per la produzione del pane destinato alla vendita al pubblico devono corrispondere ai tipi ed alle caratteristiche di cui agli articoli 7, 9 e 11.
Art. 16
1. Il contenuto in acqua del pane a cottura completa, qualunque sia il tipo di sfarinato impiegato nella produzione del medesimo, con la sola eccezione del pane prodotto con farina integrale, per il quale e' consentito un aumento del 2 per cento, e' stabilito come appresso:
1) pezzature sino a 70 grammi, massimo 29 %
" da 100 a 250 grammi, massimo 31 %
" da 300 a 500 grammi, massimo 34 %
" da 600 a 1.000 grammi, massimo 38 %
" oltre i 1.000 grammi, massimo 40 %
Per le pezzature di peso intermedio tra quelle sopra indicate il contenuto massimo in acqua e' quello che risulta dalla interpolazione fra i due valori-limite. Le altre caratteristiche analitiche del pane devono identificarsi con quelle degli sfarinati con i quali il pane e' stato prodotto. E' tollerata una maggiorazione di 0,05 sul contenuto in ceneri, rispetto a quello degli sfarinati impiegati nella produzione del pane.
Art. 17
1. Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le caratteristiche del tipo 00 e' denominato "pane di tipo 00".
2. Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le caratteristiche del tipo 0 e' denominato "pane di tipo 0".
3. Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le caratteristiche del tipo I e' denominato "pane di tipo I".
4. Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le caratteristiche del tipo 2 e' denominato "pane di tipo 2".
5. Il pane prodotto con farina integrale e' denominato "pane di tipo integrale".
6. Il pane prodotto con semola o con semolato di grano duro, ovvero con rimacine di semola o semolato, e' denominato rispettivamente "pane di semola" e "pane di semolato".
7. Nei locali di vendita i vari tipi di pane devono essere collocati in scomparti o recipienti separati, recanti un cartellino con l'indicazione del tipo di pane e del relativo prezzo.
Art. 18
1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 NOVEMBRE 1998 N. 502.
2. E' altresi' vietata, nella produzione del pane, l'utilizzazione nell'impasto di residui di pane.
Art. 19
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 NOVEMBRE 1998 N. 502
Art. 20
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 NOVEMBRE 1998 N. 502
Art. 21
1. I prodotti ottenuti dalla cottura di impasti preparati con farine alimentari, anche se miscelate con sfarinati di grano, devono essere posti in vendita con l'aggiunta alla denominazione "pane" della specificazione del vegetale da cui proviene la farina impiegata.
2. Nella produzione dei tipi di pane di cui al precedente comma possono essere aggiunti gli ingredienti indicati nell'articolo 20.
Art. 22
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 NOVEMBRE 1998 N. 502
Art. 23
1. Il pane deve essere venduto a peso.
Art. 24
1. La vendita al pubblico del pane di qualsiasi tipo e specie puo' essere esercitata solo dagli esercizi che abbiano ottenuto la prescritta licenza di commercio, nella quale la voce "pane" sia indicata in modo specifico.
2. Fanno eccezione i grissini confezionati all'origine in involucri chiusi e sigillati e venduti in tali confezioni al consumatore.
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 NOVEMBRE 1998 N. 502.
4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 NOVEMBRE 1998 N. 502.
Art. 25
1. Gli esercizi, che vendono il pane promiscuamente ad altri generi, devono disporre, per il pane, di apposite attrezzature, distinte da quelle adibite alla vendita degli altri generi.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 NOVEMBRE 1998 N. 502
Art. 26
1. Il trasporto del pane dal luogo di lavorazione all'esercizio di vendita, a pubblici esercizi o a comunita' deve essere effettuato in recipienti lavabili e muniti di copertura a chiusura, in modo che il pane risulti al riparo dalla polvere e da ogni altra causa di insudiciamento.
2. E' vietata la vendita del pane in forma ambulante e nei pubblici mercati, fatta eccezione per quelli coperti, purche' vi siano le garanzie di cui agli articoli precedenti.