Sez. 5, Sentenza n. 25871 del 23/12/2015 (Rv. 638196 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Contabilità d'impresa - Tenuta con sistemi meccanografici - Condizioni di regolarità - Inosservanza - Conseguenze - Diritto alla detrazione - Perdita - Sussistenza dei presupposti sostanziali del diritto di detrazione - Prova da parte del contribuente - Ammissibilità - Diritto al rimborso di quanto versato in eccedenza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In tema di regolarità fiscale della contabilità d'impresa, l'art. 7, comma 4 ter, del d.l. n. 357 del 1994 (convertito nella legge n. 489 del 1994) non prevede l'istituzione di un registro informatico alternativo a quello cartaceo, ma si limita a consentire un differimento temporale nella registrazione cartacea, registrazione che se non eseguita, in presenza di contestazione di omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili, rende scorretta la dichiarazione annuale con recupero per l'Amministrazione finanziaria degli importi portati in detrazione, salva la possibilità per il contribuente di provare la ricorrenza dei presupposti legittimanti la detrazione, con conseguente diritto al rimborso della somma versata in eccedenza.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 25, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 lett. BI CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 39 lett. BI, Legge 08/08/1994 num. 489, Decreto Legge 10/06/1994 num. 357 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)