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Sez. 2 - , Ordinanza n. 27089 del 06/10/2021 (Rv. 662357 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE | Eccezione di frazionamento del credito - Preclusioni per la parte - Esclusione - Fondamento - Rilevabilità d’ufficio dal giudice - Obbligo del giudice di concedere al creditore termine a difesa - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662357-01

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE

Salvo il giudicato interno, l'eccezione di frazionamento del credito sollevata dalla parte non soggiace a preclusioni, in quanto, attenendo alla proponibilità della domanda, è rilevabile anche di ufficio dal giudice, il quale, ove provveda in tal senso, è tenuto ad assegnare al creditore un termine a difesa, al fine di consentirgli di provare l'esistenza di un interesse alla tutela processuale. (In contrasto con tale principio, il giudice di pace, nella causa di opposizione a due decreti ingiuntivi azionati da un avvocato, aveva invece omesso di concedere all'opposto un termine per replicare all'eccezione di frazionamento del credito sollevata con memoria dall'opponente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1181, Cod. Civ. art. 1375, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)