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Sez. U, Sentenza n. 19700 del 17/09/2010 (Rv. 615285 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Difetto assoluto di giurisdizione - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2010-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615285-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Il difetto assoluto di giurisdizione è ravvisabile solo quando manchi nell'ordinamento una norma di diritto astrattamente idonea a tutelare l'interesse dedotto in giudizio, (per cui non compete ad alcun giudice il potere di decidere). Tale interesse sussiste in relazione al diritto a mantenere riservati gli atti inerenti la propria difesa giudiziale e la corrispondenza con i difensori, oggetto di diretta garanzia costituzionale dagli art. 2, 15 e 24 Cost. ragione per cui non può essere posta in dubbio l'esistenza del potere della Corte dei Conti di verificare, in sede dibattimentale, l'ammissibilità delle prove fornite dal P.M. contabile, al fine di far valere l'illegittimità di un atto istruttorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 15, Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)