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Sez. 2, Sentenza n. 112 del 17/01/1968 (Rv. 330953 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - FORMULA - IN GENERE- DECISORIETA DELLA FORMULA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1968-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330953-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - FORMULA - IN GENERE- DECISORIETA DELLA FORMULA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE.*

L'apprezzamento del giudice di merito sulla decisorieta della formula del giuramento, cioe sulla idoneita dei fatti dedotti a risolvere del tutto la lite ovvero a definire il punto controverso sul quale il giuramento viene deferito, e insindacabile in Cassazione se sorretto da motivazione adeguata e logicamente condotta. Tale esigenza non e soddisfatta allorquando, nelle cause relative a contratti con prestazioni corrispettive, viene negata la decisorieta della formula del giuramento non con riguardo al dedotto inadempimento, di una delle parti ma agli effetti- ulteriori dell'inadempimento. (nella specie la Corte di merito ritenne, per un contratto di organizzazione di tournee artistica, che l'esibizione degli artisti in televisione, ove pure avesse costituito inadempimento, non poteva recare danno agli organizzatori e per tal motivo escluse la decisorieta della formula del giuramento diretto a provocare la confessione dell'altra parte sull'impegno preso di non far comparire gli artisti alla televisione).. (Conf. Sulla prima parte alla sentenza n.2735-66, massima n.325210)*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)