Sez. U, Sentenza n. 3884 del 07/09/1989 (Rv. 463734 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - RIVALUTAZIONE DELLE SPETTANZE RETRIBUTIVE ED INTERESSI CORRISPETTIVI SULLA SOMMA RIVALUTATA - DOMANDA DEL PUBBLICO DIPENDENTE - DEVOLUZIONE AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - LIMITI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - RIVALUTAZIONE DELLE SPETTANZE RETRIBUTIVE ED INTERESSI CORRISPETTIVI SULLA SOMMA RIVALUTATA - DOMANDA DEL PUBBLICO DIPENDENTE - DEVOLUZIONE AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - LIMITI.*
I crediti di lavoro, anche quando discendono da rapporto di pubblico impiego, hanno natura di crediti indicizzati, nel senso che la somma dovuta dal debitore, per reintegrare l'originario potere di acquisto della retribuzione in relazione alla svalutazione sopravvenuta dopo la maturazione del relativo diritto, non integra un risarcimento del danno, ma costituisce una componente dell'originaria obbligazione retributiva. Pertanto, la controversia promossa dal pubblico dipendente per ottenere la rivalutazione delle proprie spettanze retributive, ovvero anche gli interessi corrispettivi sulla somma rivalutata, quale accessorio del credito dovuto alla scadenza ed a prescindere dalla Costituzione in ora e dalla colpa del debitore, รจ devoluta - alla stregua del criterio del petitum sostanziale ed indipendentemente dalla prospettazione della pretesa da parte del lavoratore creditore e dalle qualificazioni di fatto operate dal medesimo - alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, restando la giurisdizione del giudice ordinario limitata all'ipotesi in cui, sulla base di un inadempimento del datore di lavoro concretatosi in fatti specifici e diversi dal mero ritardo, il lavoratore medesimo pretenda un danno eccedente l'ammontare della rivalutazione automatica. (Conf 113/89, mass n 461347).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)