Sez. 6, Sentenza n. 1662 del 27/11/2013 Ud. (dep. 15/01/2014) Rv. 258762 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE | Ricorso al prefetto ex art. 203 T.U. delle norme sulla circolazione stradale - Qualificazione della condotta degli agenti rilevatori della contestazione in termine di "sopruso" - Configurabilità del reato di calunnia - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE
Non integra il reato di calunnia la condotta di colui che, con ricorso al prefetto ex art. 203 T.U. delle norme sulla circolazione stradale, definisce un "sopruso" la contestazione elevata a suo carico dagli agenti rilevatori, in quanto si tratta di comportamento che, rappresentando l'unico mezzo di confutazione delle accuse, deve ritenersi rientrante nell'esercizio legittimo del diritto di difesa.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)