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Sez. 6, Sentenza n. 1662 del 27/11/2013 Ud. (dep. 15/01/2014) Rv. 258762 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE | Ricorso al prefetto ex art. 203 T.U. delle norme sulla circolazione stradale - Qualificazione della condotta degli agenti rilevatori della contestazione in termine di "sopruso" - Configurabilità del reato di calunnia - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258762-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE

Non integra il reato di calunnia la condotta di colui che, con ricorso al prefetto ex art. 203 T.U. delle norme sulla circolazione stradale, definisce un "sopruso" la contestazione elevata a suo carico dagli agenti rilevatori, in quanto si tratta di comportamento che, rappresentando l'unico mezzo di confutazione delle accuse, deve ritenersi rientrante nell'esercizio legittimo del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)