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Direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE

Testo in vigore al

Art. 24

1. Al momento del ricevimento dei prodotti sottoposti ad accisa presso una delle destinazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), o iv), o all'articolo 17, paragrafo 2, il destinatario presenta senza indugio e non oltre cinque giorni lavorativi dopo la conclusione della circolazione, ad eccezione dei casi riconosciuti come debitamente giustificati dalle autorità competenti, mediante il sistema informatizzato, una nota relativa al ricevimento dei prodotti («nota di ricevimento»).

2. Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione determinano le modalità di presentazione della nota di ricevimento dei prodotti da parte dei destinatari di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

3.

Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione effettuano una verifica elettronica dei dati figuranti nella nota di ricevimento.

Se tali dati non sono validi, il destinatario ne è informato senza indugio.

Se tali dati sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione confermano al destinatario la registrazione della nota di ricevimento e la inviano alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione.

4. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano la nota di ricevimento allo speditore. Se il luogo di spedizione e quello di destinazione sono situati nello stesso Stato membro, le autorità competenti di tale Stato membro inoltrano la nota di ricevimento direttamente allo speditore.

Art. 25

1. Nei casi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e, ove opportuno, lettera b), della presente direttiva, le autorità competenti dello Stato membro di esportazione compilano, sulla base del visto dell'ufficio doganale di uscita di cui all'articolo 793, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario13, o dell'ufficio in cui sono espletate le formalità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della presente direttiva, una nota di esportazione, la quale certifica che i prodotti sottoposti ad accisa hanno lasciato il territorio della Comunità.

2. Le autorità competenti dello Stato membro di esportazione effettuano una verifica elettronica dei dati risultanti dal visto di cui al paragrafo 1. Una volta verificati tali dati e, se lo Stato membro di spedizione è diverso dallo Stato membro di esportazione, le autorità competenti dello Stato membro di esportazione inviano la nota di esportazione alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione.

3. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano la nota di esportazione allo speditore.

Art. 26

1. In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, se il sistema informatizzato è indisponibile nello Stato membro di spedizione, lo speditore può avviare la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa a condizione che:

  1. a) i prodotti siano accompagnati da un documento cartaceo contenente gli stessi dati della bozza di documento amministrativo elettronico di cui all'articolo 21, paragrafo 2;

  2. b) informi le autorità competenti dello Stato membro di spedizione prima dell'inizio della circolazione. Lo Stato membro di spedizione può altresì richiedere una copia del documento di cui alla lettera a), la verifica dei dati contenuti in tale copia e, se l'indisponibilità è imputabile allo speditore, informazioni adeguate sulle ragioni di tale indisponibilità prima dell'inizio della circolazione.

2.

Una volta che il sistema è nuovamente disponibile, lo speditore presenta una bozza di documento amministrativo elettronico, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2.

Non appena i dati figuranti sul documento amministrativo elettronico sono convalidati, conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, tale documento sostituisce il documento cartaceo di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo. L’articolo 21, paragrafi 4 e 5, e gli articoli 24 e 25 si applicano in quanto compatibili.

3. Finché i dati figuranti sul documento amministrativo elettronico non sono convalidati, la circolazione è considerata aver luogo in regime di sospensione dall'accisa sotto la scorta del documento cartaceo di cui al paragrafo 1, lettera a).

4. Una copia del documento cartaceo di cui al paragrafo 1, lettera a), è conservata dallo speditore a riprova della sua contabilità.

5. Se il sistema informatizzato è indisponibile nello Stato membro di spedizione, lo speditore comunica le informazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 8, o all'articolo 23 mediante mezzi di comunicazione alternativi. A tal fine informa le autorità competenti dello Stato membro di spedizione prima che abbia inizio il cambiamento di destinazione o il frazionamento della circolazione. I paragrafi da 2 a 4 del presente articolo si applicano in quanto compatibili.

Art. 27

1.

Quando, nei casi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iv), e lettera b), e all'articolo 17, paragrafo 2, la nota di ricevimento di cui all'articolo 24, paragrafo 1, non può essere presentata alla conclusione della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa entro il termine di cui a tale articolo, o perché il sistema informatizzato è indisponibile nello Stato membro di destinazione o perché, nella situazione di cui all'articolo 26, paragrafo 1, le procedure di cui all'articolo 26, paragrafo 2, non sono ancora state completate, il destinatario presenta alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, salvo in casi debitamente giustificati, un documento cartaceo contenente gli stessi dati della nota di ricevimento e attestante la conclusione della circolazione.

Fatto salvo il caso in cui il destinatario sia in grado di presentare la nota di ricevimento di cui all'articolo 24, paragrafo 1, in tempi brevi mediante il sistema informatizzato, o in casi debitamente giustificati, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione inviano una copia del documento cartaceo di cui al primo comma alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione, che la trasmettono allo speditore o la tengono a sua disposizione.

Non appena il sistema informatizzato è nuovamente disponibile nello Stato membro di destinazione o non appena le procedure di cui all'articolo 26, paragrafo 2, sono completate, il destinatario presenta una nota di ricevimento conformemente all'articolo 24, paragrafo 1. I paragrafi 3 e 4 dell'articolo 24 si applicano in quanto compatibili.

2.

Quando, nel caso di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), la nota di esportazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, non può essere compilata alla conclusione della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, o perché il sistema informatizzato è indisponibile nello Stato membro di esportazione, o perché, nella situazione di cui all'articolo 26, paragrafo 1, le procedure di cui all'articolo 26, paragrafo 2, non sono state ancora completate, le autorità competenti dello Stato membro di esportazione inviano alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione un documento cartaceo contenente gli stessi dati della nota di esportazione e attestante la conclusione della circolazione, fatto salvo il caso in cui la nota di esportazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, possa essere compilata in tempi brevi mediante il sistema informatizzato, o in casi debitamente giustificati.

Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inviano allo speditore una copia del documento cartaceo di cui al primo comma o la tengono a sua disposizione.

Non appena il sistema informatizzato è nuovamente disponibile nello Stato membro di esportazione o non appena le procedure di cui all'articolo 26, paragrafo 2, sono completate, le autorità competenti dello Stato membro di esportazione inviano una nota di esportazione conformemente all'articolo 25, paragrafo 1. I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 25 si applicano in quanto compatibili.

Art. 28

1. Fatto salvo l'articolo 27, la nota di ricevimento di cui all'articolo 24, paragrafo 1, o la nota di esportazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, attestano la conclusione di una circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2.

2.

In deroga al paragrafo 1, in assenza della nota di ricevimento o della nota di esportazione per motivi diversi da quelli elencati all'articolo 27, la prova della conclusione della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa può essere fornita, nei casi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), e iv), e lettera b), e all’articolo 17, paragrafo 2, anche mediante un visto delle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, sulla base di appropriati elementi di prova, che attesti che i prodotti sottoposti ad accisa spediti hanno raggiunto la loro destinazione dichiarata o, nel caso di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), mediante un visto delle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato l'ufficio doganale di uscita che attesti che i prodotti sottoposti ad accisa hanno lasciato il territorio della Comunità.

Un documento presentato dal destinatario contenente gli stessi dati della nota di ricevimento o della nota di esportazione costituisce un elemento di prova appropriato ai fini del primo comma.

Quando le prove appropriate sono state accettate dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione, queste concludono la circolazione nel sistema informatizzato.

Art. 29

1. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, misure intese a determinare:

  1. a) la struttura e il contenuto dei messaggi che devono essere scambiati ai fini degli articoli da 21 a 25 tra i soggetti e le autorità competenti interessate dalla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa;

  2. b) le norme e procedure relative agli scambi di messaggi di cui alla lettera a);

  3. c) la struttura dei documenti cartacei di cui agli articoli 26 e 27.

2. Ciascuno Stato membro determina le situazioni in cui il sistema informatizzato può essere considerato indisponibile e le norme e procedure da seguire in dette situazioni ai fini e in conformità degli articoli 26 e 27.

Sezione 3. Procedure semplificate

Art. 30

Gli Stati membri possono istituire procedure semplificate per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa che ha luogo interamente nel loro territorio, inclusa la possibilità di derogare all'obbligo di supervisione elettronica di tale circolazione.

Art. 31

Di comune accordo e alle condizioni stabilite da tutti gli Stati membri interessati, possono essere istituite procedure semplificate per la circolazione frequente e periodica di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa che si verificano tra i territori di due o più Stati membri.

La presente disposizione include la circolazione attraverso condutture fisse.

Capo V. Circolazione e tassazione dei prodotti sottoposti ad accisa dopo l'immissione in consumo

Sezione 1. Acquisto da parte di privati

Art. 32

1. L'accisa sui prodotti sottoposti ad accisa acquistati da un privato per uso personale e trasportati dal medesimo da uno Stato membro in un altro Stato membro è applicata soltanto nello Stato membro in cui i prodotti sono acquistati.

2. Per determinare se i prodotti sottoposti ad accisa di cui al paragrafo 1 siano destinati all'uso personale di un privato, gli Stati membri tengono segnatamente conto dei seguenti elementi:

  1. a) status commerciale del detentore dei prodotti sottoposti ad accisa e ragioni per le quali li detiene;

  2. b) luogo in cui i prodotti sottoposti ad accisa si trovano o, se del caso, modo di trasporto utilizzato;

  3. c) qualsiasi documento relativo ai prodotti sottoposti ad accisa;

  4. d) natura dei prodotti sottoposti ad accisa;

  5. e) quantità dei prodotti sottoposti ad accisa.

3. Per l'applicazione del paragrafo 2, lettera e), gli Stati membri possono stabilire, esclusivamente come elemento di prova, livelli indicativi. Questi ultimi non possono essere inferiori a:

  1. a) prodotti a base di tabacco:

    sigarette: 800 pezzi,

    sigaretti (sigari di peso non superiore a 3 g/pezzo): 400 pezzi,

    sigari: 200 pezzi,

    tabacco da fumo: 1,0 kg;

  2. b) bevande alcoliche:

    bevande spiritose: 10 l,

    prodotti intermedi: 20 l,

    vino: 90 l (di cui 60 l, al massimo, di vino spumante),

    birra: 110 l.

4.

Gli Stati membri possono altresì prevedere che l'accisa diventi esigibile nello Stato membro di consumo al momento dell'acquisto di oli minerali già immessi in consumo in un altro Stato membro qualora questi prodotti siano trasportati con modalità di trasporto atipiche, da un privato o per conto di quest'ultimo.

Ai fini del presente paragrafo, per «modalità di trasporto atipiche» si intende il trasporto di carburante in contenitori diversi dal serbatoio degli autoveicoli o dall'apposito bidone di scorta, nonché il trasporto di prodotti liquidi per riscaldamento diversamente che in autocisterne utilizzate per conto di operatori professionali.

Sezione 2. Detenzione in un altro Stato membro

Art. 33

1.

Fatto salvo l'articolo 36, paragrafo 1, se i prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato membro sono detenuti per scopi commerciali in un altro Stato membro per esservi forniti o utilizzati, essi sono sottoposti ad accisa e l'accisa diventa esigibile in quest'ultimo Stato membro.

Ai fini del presente articolo, per «detenzione per scopi commerciali» s'intende la detenzione di prodotti sottoposti ad accisa da parte di un soggetto diverso da un privato o da parte di un privato per scopi diversi dal suo uso personale e da esso trasportati, in conformità dell'articolo 32.

2. Le condizioni di esigibilità e l'aliquota dell'accisa da applicare sono quelle in vigore alla data in cui l'accisa diviene esigibile in tale ultimo Stato membro.

3. Il debitore dell'accisa divenuta esigibile è, a seconda dei casi menzionati nel paragrafo 1, la persona che effettua la fornitura o che detiene i prodotti destinati ad essere forniti o alla quale i prodotti sono forniti nell'altro Stato membro.

4. Fatto salvo l'articolo 38, se prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato membro circolano all'interno della Comunità per scopi commerciali, essi non sono considerati come detenuti per tali scopi finché non raggiungono lo Stato membro di destinazione, purché circolino secondo le formalità di cui all'articolo 34.

5. I prodotti sottoposti ad accisa detenuti a bordo di una nave o di un aeromobile che effettua traversate o voli tra due Stati membri e che non sono tuttavia disponibili per la vendita quando la nave o l’aeromobile si trova nel territorio di uno degli Stati membri non sono considerati come detenuti per scopi commerciali in tale Stato membro.

6. L'accisa è oggetto, su richiesta, di rimborso o sgravio nello Stato membro in cui ha avuto luogo l'immissione in consumo se le autorità competenti dell'altro Stato membro constatano che l'accisa è divenuta esigibile ed è stata riscossa in tale Stato membro.

Art. 34

1.

Nelle situazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, i prodotti sottoposti ad accisa circolano tra i territori dei diversi Stati membri sotto scorta di un documento di accompagnamento contenente gli elementi essenziali del documento di cui all'articolo 21, paragrafo 1.

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, misure che stabiliscano la forma e il contenuto del documento di accompagnamento.

2.

Le persone di cui all'articolo 33, paragrafo 3, rispettano i seguenti obblighi:

  1. a) prima che le merci siano spedite, presentare una dichiarazione alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione e fornire una garanzia per il pagamento dell'accisa;

  2. b) pagare l'accisa dello Stato membro di destinazione secondo la procedura stabilita da tale Stato membro;

  3. c) acconsentire a ogni verifica che permetta alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione di assicurarsi che i prodotti sottoposti ad accisa siano stati effettivamente ricevuti e che l'accisa esigibile sugli stessi sia stata pagata.

Lo Stato membro di destinazione può, nelle situazioni e alle condizioni da esso stabilite, semplificare o accordare una deroga dagli obblighi di cui alla lettera a). In tal caso esso ne informa la Commissione, la quale informa gli altri Stati membri.

Art. 35

1. Se prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato membro raggiungono un luogo di destinazione situato nello stesso Stato membro transitando per il territorio di un altro Stato membro, si applicano i seguenti obblighi:

  1. a) la circolazione ha luogo sotto la scorta del documento di accompagnamento di cui all'articolo 34, paragrafo 1, e segue un itinerario appropriato;

  2. b) lo speditore presenta, prima della spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa, una dichiarazione alle autorità competenti del luogo di partenza;

  3. c) il destinatario attesta l'avvenuto ricevimento dei prodotti conformemente alle norme stabilite dalle autorità competenti del luogo di destinazione;

  4. d) lo speditore e il destinatario acconsentono a ogni verifica che permetta alle rispettive autorità competenti di accertarsi che i prodotti siano stati effettivamente ricevuti.

2. Se prodotti sottoposti ad accisa circolano frequentemente e regolarmente alle condizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri interessati possono, di comune accordo e alle condizioni da essi stabilite, semplificare gli obblighi di cui al paragrafo 1.

Sezione 3. Vendite a distanza

Art. 36

1.

I prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato membro che sono acquistati da una persona, diversa da un depositario autorizzato o un destinatario registrato, stabilita in un altro Stato membro che non esercita un'attività economica indipendente e sono spediti o trasportati in un altro Stato membro direttamente o indirettamente dal venditore o per suo conto sono sottoposti ad accisa nello Stato membro di destinazione.

Ai fini del presente articolo, per «Stato membro di destinazione» si intende lo Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto.

2.

Nel caso di cui al paragrafo 1, l'accisa diventa esigibile nello Stato membro di destinazione al momento della consegna dei prodotti sottoposti ad accisa. Le condizioni di esigibilità e l'aliquota dell'accisa che deve essere applicata sono quelle in vigore alla data dell'esigibilità.

L'accisa è corrisposta secondo la procedura stabilita dallo Stato membro di destinazione.

3.

Il debitore dell'accisa esigibile nello Stato membro di destinazione è il venditore.

Lo Stato membro di destinazione può tuttavia prevedere che il debitore sia un rappresentante fiscale, stabilito nello Stato membro di destinazione e riconosciuto dalle autorità competenti di tale Stato membro o, nei casi in cui il venditore non ha osservato la disposizione di cui al paragrafo 4, lettera a), il destinatario dei prodotti sottoposti ad accisa.

4.

Il venditore o il rappresentante fiscale si conformano alle seguenti prescrizioni:

  1. a) prima della spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa, essere registrato e fornire una garanzia per il pagamento dell'accisa presso l'ufficio competente appositamente designato e alle condizioni stabilite dallo Stato membro di destinazione;

  2. b) pagare l'accisa presso l'ufficio di cui alla lettera a) dopo l'arrivo dei prodotti sottoposti ad accisa;

  3. c) tenere una contabilità delle forniture di prodotti.

Gli Stati membri interessati possono, alle condizioni da essi definite, semplificare tali prescrizioni sulla base di accordi bilaterali.

5. Nel caso di cui al paragrafo 1, l'accisa applicata nel primo Stato membro è oggetto di rimborso o sgravio, su richiesta del venditore, se quest'ultimo o il suo rappresentante fiscale hanno seguito le procedure di cui al paragrafo 4.

6. Gli Stati membri possono determinare modalità particolari di applicazione dei paragrafi da 1 a 5 per i prodotti sottoposti ad accisa che formano oggetto di una normativa nazionale specifica di distribuzione.

Sezione 4. Distruzioni e perdite

Art. 37

1.

Nei casi previsti all'articolo 33, paragrafo 1, e all'articolo 36, paragrafo 1, nell'eventualità di una distruzione totale o della perdita irrimediabile dei prodotti sottoposti ad accisa nel corso del trasporto in uno Stato membro diverso da quello nel quale sono stati immessi in consumo, per una causa inerente alla loro stessa natura, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore oppure in seguito all'autorizzazione delle autorità competenti di tale Stato membro, l'accisa non è esigibile in tale Stato membro.

La distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti sottoposti ad accisa in questione deve essere comprovata in un modo che sia ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro in cui si è verificata la distruzione totale o la perdita irrimediabile o, quando non è possibile determinare il luogo in cui si è verificata la perdita, nel luogo in cui è stata scoperta.

La garanzia fornita a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera a), o dell'articolo 36, paragrafo 4, lettera a), è svincolata.

2. Ogni Stato membro fissa le proprie norme e condizioni per la definizione delle perdite menzionate nel paragrafo 1.

Sezione 5. Irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa

Art. 38

1. Se si è verificata un'irregolarità durante un movimento di prodotti sottoposti ad accisa a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, o dell'articolo 36, paragrafo 1, in uno Stato membro diverso da quello in cui essi sono stati immessi in consumo, i prodotti sono sottoposti ad accisa e l'accisa è esigibile nello Stato membro in cui si è verificata l'irregolarità.

2.

Se si è rilevata un'irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, o dell'articolo 36, paragrafo 1, in uno Stato membro diverso da quello in cui i prodotti sono stati immessi in consumo e se non è possibile determinare il luogo in cui essa si è verificata, si presume che l'irregolarità si sia verificata nello Stato membro in cui è stata rilevata e l'accisa è esigibile in tale Stato.

Tuttavia se, prima della scadenza di un termine di tre anni dalla data di acquisto dei prodotti sottoposti ad accisa, si determina lo Stato membro nel quale l'irregolarità si è effettivamente verificata, si applicano le disposizioni del paragrafo 1.

3.

L'accisa è dovuta dalla persona che ne ha garantito il pagamento a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera a), o dell'articolo 36, paragrafo 4, lettera a), e da qualsiasi altra persona che abbia partecipato all'irregolarità.

Le autorità competenti dello Stato membro nel quale i prodotti sottoposti ad accisa sono stati immessi in consumo procedono, su richiesta, al rimborso o allo sgravio dell'accisa qualora essa sia stata applicata nello Stato membro in cui l'irregolarità si è verificata o è stata rilevata. Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione svincolano la garanzia fornita a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera a), o dell'articolo 36, paragrafo 4, lettera a).

4. Ai fini del presente articolo, si intende per «irregolarità» una situazione che si verifica durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, o dell'articolo 36, paragrafo 1, non contemplata dall'articolo 37, a motivo della quale una circolazione o parte di una circolazione di prodotti sottoposti ad accisa non si è conclusa regolarmente.

Capo VI. Varie

Sezione 1. Contrassegni

Art. 39

1. Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 1, gli Stati membri possono prescrivere che i prodotti sottoposti ad accisa siano muniti di contrassegni fiscali o di contrassegni nazionali di riconoscimento utilizzati a fini fiscali nel momento in cui sono immessi in consumo nel loro territorio o, nei casi di cui all'articolo 33, paragrafo 1, primo comma, e all'articolo 36, paragrafo 1, quando entrano nel loro territorio.

2. Gli Stati membri che prescrivono l'uso di contrassegni fiscali o di contrassegni nazionali di riconoscimento a norma del paragrafo 1 sono tenuti a metterli a disposizione dei depositari autorizzati degli altri Stati membri. Ciascuno Stato membro può tuttavia prevedere che i contrassegni fiscali o nazionali di riconoscimento di cui al paragrafo 1 siano messi a disposizione di un rappresentante fiscale autorizzato dalle autorità competenti dello Stato membro stesso.

3.

Ferme restando le disposizioni da essi stabilite per assicurare la corretta applicazione del presente articolo ed evitare qualsiasi evasione, elusione o abuso, gli Stati membri assicurano che i contrassegni di cui al paragrafo 1 non creino ostacoli alla libera circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa.

Quando tali contrassegni sono apposti su prodotti sottoposti ad accisa, qualsiasi importo pagato o garantito per ottenerli, ad eccezione delle spese di emissione, è oggetto di rimborso, sgravio o svincolo da parte dello Stato membro che li ha rilasciati se l'accisa è divenuta esigibile ed è stata riscossa in un altro Stato membro.

Lo Stato membro che ha rilasciato tali contrassegni può tuttavia subordinare il rimborso, lo sgravio o lo svincolo dell'importo pagato o garantito alla presentazione della prova, ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti, che essi siano stati rimossi o distrutti.

4. I contrassegni fiscali o i contrassegni nazionali di riconoscimento di cui al paragrafo 1 sono validi nello Stato membro che li ha rilasciati. Tuttavia, gli Stati membri possono procedere al reciproco riconoscimento di tali contrassegni.

Sezione 2. Piccoli produttori di vino

Art. 40

1. Gli Stati membri possono esonerare i piccoli produttori di vino dagli obblighi di cui ai capi III e IV nonché dagli altri obblighi relativi alla circolazione e al controllo. Se questi piccoli produttori effettuano essi stessi operazioni intracomunitarie, ne informano le rispettive autorità e rispettano gli obblighi prescritti dal regolamento (CE) n. 884/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, che stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo14.

2. Se i piccoli produttori di vino sono esonerati dagli obblighi a norma del paragrafo 1, il destinatario, mediante il documento prescritto dal regolamento (CE) n. 884/2001 o mediante un riferimento allo stesso, informa delle consegne di vino ricevute le autorità competenti dello Stato membro di destinazione.

3. Ai fini del presente articolo, per «piccoli produttori di vino» si intendono i soggetti che producono in media meno di 1000 hl di vino all'anno.

Sezione 3. Rifornimenti per navi e aeromobili

Art. 41

Fino al momento dell'adozione da parte del Consiglio di disposizioni comunitarie relative ai rifornimenti per navi e aeromobili, gli Stati membri possono mantenere le loro disposizioni nazionali concernenti le esenzioni ad essi inerenti.

Sezione 4. Regime speciale

Art. 42

Gli Stati membri che hanno concluso un accordo sulla responsabilità per la costruzione o la manutenzione di un ponte di confine possono adottare misure che derogano alle disposizioni della presente direttiva al fine di semplificare le procedure di riscossione dell'accisa sui prodotti sottoposti ad accisa utilizzati per la costruzione e la manutenzione di tale ponte.

Ai fini di tali misure, il ponte e le aree dei cantieri di cui all'accordo sono considerati parti del territorio dello Stato membro responsabile della costruzione o della manutenzione del ponte in conformità dell'accordo.

Gli Stati membri interessati notificano tali misure alla Commissione, che informa gli altri Stati membri.

Capo VII. Comitato delle accise

Art. 44

Oltre a svolgere i compiti di cui all'articolo 43, il comitato delle accise esamina le questioni sollevate dal suo presidente, su iniziativa del presidente stesso o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, concernenti l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di accise.