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REGOLAMENTO (CEE) N. 3976/87 DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 1987 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei

Testo in vigore al

Questo elemento non esiste alla data scelta.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 87,

vista la proposta della Commissione1,

visti i pareri del Parlamento europeo2,

visti i pareri del Comitato economico e sociale3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3975/87(4) stabilisce le modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei; che il regolamento n. 17 del Consiglio5 stabilisce le modalità di applicazione di queste regole agli accordi, decisioni e pratiche concordate, diversi da quelli direttamente connessi con le prestazioni di servizi di trasporto aereo;

considerando che l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato può essere dichiarato inapplicabile a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 85, paragrafo 3;

considerando che le disposizioni comuni di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, dovrebbero essere adottate mediante regolamento, conformemente all'articolo 87; che, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), un simile regolamento deve stabilire le modalità di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, tenendo conto della necessità di garantire un controllo efficace, nonché di semplificare quanto più possibile le procedure amministrative; che, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera d), un simile regolamento è necessario per definire il ruolo rispettivo della Commissione o della Corte di giustizia;

considerando che il settore dei trasporti aerei è stato finora disciplinato da una rete di accordi internazionali, accordi bilaterali tra Stati e accordi bilaterali e multilaterali tra vettori aerei; che i mutamenti di cui necessita questo sistema regolatore internazionale per garantire una accresciuta concorrenza dovrebbero aver luogo gradualmente in modo di dare al settore dei trasporti aerei il tempo necessario per adeguarsi;

considerando che la Commissione dovrebbe dunque essere autorizzata a dichiarare mediante regolamento che l'articolo 85, paragrafo 1, non si applica a talune categorie di accordi tra imprese, decisioni di associazioni tra imprese e pratiche concordate;

considerando che è d'uopo stabilire le condizioni e le circostanze specifiche secondo cui la Commissione potrà esercitare questo potere in stretto e costante collegamento con le competenti autorità degli Stati membri;

considerando che è in particolare auspicabile prevedere esenzioni di gruppo per talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate; che tali esenzioni dovrebbero essere concesse solo per un limitato periodo di tempo durante il quale i vettori aerei potranno adeguarsi alle condizioni di maggiore concorrenza; che la Commissione in stretta collaborazione non gli Stati membri dovrebbe essere in grado di definire con precisione la portata di tali esenzioni e le relative condizioni;

considerando che l'esenzione non può essere acquisita se non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 85, para- grafo 3; che la Commissione dovrebbe pertanto poter adottare gli opportuni provvedimenti qualora un'intesa dimostri di avere effetti incompatibili con l'articolo 85, paragrafo 3; che essa dovrebbe pertanto poter dapprima formulare raccomandazioni alle parti, poi adottare deci- sioni;

considerando che il presente regolamento non osta all'applicazione dell'articolo 90 del trattato;

considerando che i capi di Stato e di governo, riuniti nel giugno 1986, hanno convenuto che il mercato interno nel settore dei trasporti aerei dovrebbe essere completato entro il 1992 nell'ambito delle azioni della Comunità intese a rafforzare la coesione economica e sociale; che le disposizioni del presente regolamento, unitamente a quelle della direttiva 87/601/CEE, del Consiglio, del 14 dicembre 1987, sulle tariffe per i servizi aerei di linea tra gli Stati membri(6), e quelle della decisione 87/602/CEE, del Consiglio, del 14 dicembre 1987, sulla ripartizione della capacità passeggeri tra vettori aerei nei servizi di linea tra Stati membri e sull'accesso dei vettori aerei alle rotte di servizio aereo di linea tra Stati membri(7) costituiscono un primo passo in tale direzione e che il Consiglio adotterà dunque, per realizzare l'obiettivo fissato dai capi di Stato e di governo, nuove misure di liberalizzazione alla fine di un periodo iniziale di tre anni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per il ConsiglioIl PresidenteU. ELLEMANN-JENSEN GU n. C 190 del 20. 7. 1987, pag. 182 e GU n. C 345 del 21. 12 1987. (4)Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. (6)Vedi pagina 12 della presente Gazzetta ufficiale. (7)Vedi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.