Sez. U, Sentenza n. 11073 del 03/07/2012 (Rv. 622931 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Rapporto obbligatorio devoluto alla giurisdizione della Corte dei conti - Fallimento del debitore - Conseguenze - Giurisdizione contabile - Permanenza - Pronuncia della sentenza - Legittimità - Effetti.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI
Qualora la cognizione di un rapporto obbligatorio appartenga alla giurisdizione della Corte dei conti, questa permane anche in caso di fallimento del debitore, sicché il giudice contabile, davanti al quale sia dichiarato l'intervenuto fallimento, può pronunciare la sentenza, i cui effetti confluiranno nella procedura concorsuale.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Legge Falliment. art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)