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Sez. 1, Ordinanza n. 813 del 14/01/2011 (Rv. 616536 - 01)

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - LECITA - LIMITI - CONTRATTUALI (PATTO DI NON CONCORRENZA) - IN GENERE | Oggetto - Limitazione dell'attività contrattuale verso una serie indeterminata di soggetti, accidentalmente comprendenti anche la P.A. - Integrazione del reato di turbata libertà degli incanti - Conseguente nullità ex art. 1418 cod. civ. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616536-01

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - LECITA - LIMITI - CONTRATTUALI (PATTO DI NON CONCORRENZA) - IN GENERE

Il patto di non concorrenza, concluso ai sensi dell'art. 2596 cod. civ. e destinato a fissare una limitazione all'attività contrattuale verso una serie indeterminata di soggetti, tra cui accidentalmente anche la P.A., non integra di per sé il reato di turbata libertà degli incanti, di cui all'art. 353 cod. pen. - nella parte in cui esso prevede un'intesa, più o meno clandestina, che ha come finalità esclusiva l'impedimento o la turbativa della gara o l'allontanamento degli offerenti ed il conseguente dolo, cioè la volontà consapevole di determinare uno dei predetti risultati con quei mezzi - né, quindi, appare viziato da nullità virtuale, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ.; non é invero ammissibile, già per la sua previsione come obbligo legale accedente all'alienazione d'azienda (ex art. 2557 cod. civ.) ovvero al suo affitto (ex art. 2562 cod. civ.), ipotizzarne "a priori" la sua contrarietà a norme imperative in caso di contingente applicabilità a forme di partecipazione ad incanti pubblici, il che, in caso di impresa attiva esclusivamente o in via prevalente nel settore dei contratti pubblici, imporrebbe, di fatto, la sua disapplicazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2557, Cod. Civ. art. 2562, Cod. Civ. art. 2596 CORTE COST., Cod. Pen. art. 353

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)