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Sez. 1, Sentenza n. 5440 del 18/05/1995 (Rv. 492318 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sentenza della Corte Cost. n. 175 del 1986 - Portata - Accertamenti in rettifica estranei alla disciplina del condono - Notifica dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 429 del 1982 - Ammissibilità - Eccezione di nullità - Rigetto - Esame della controversia nel merito - Necessità.
Stato
decisa il 1995-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492318-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

La sentenza della Corte Costituzionale 7 luglio 1986 n. 175, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516, nella parte in cui consente la notifica di accertamenti in rettifica o d'ufficio fino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, anziché sino alla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 429 del 1982 (13 luglio 1982), spiega effetti esclusivamente nell'ambito della disciplina del "condono" e pertanto, all'infuori di tale disciplina, non implica l'invalidità degli accertamenti in rettifica, solo perché notificati dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 429 del 1982. Ne consegue che, verificata l'inefficacia della dichiarazione integrativa, il giudice non può dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento perché notificato al contribuente dopo il 13 luglio 1982, ma, respingendo tale motivo di ricorso, deve esaminare la controversia nel merito.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 16 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)