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Sez. 4, Sentenza n. 14582 del 26/03/2010 Cc. (dep. 15/04/2010) Rv. 247131 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Custodia in carcere - Condizioni ostative - Onere di allegazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-03-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247131-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)

In tema di condizioni ostative all'applicazione della custodia cautelare in carcere, costituisce un onere del soggetto che invoca l'assoluta impossibilità della madre a dare assistenza alla prole l'allegazione delle ragioni idonee a comprovare l'effettiva sussistenza di questa situazione. (Fattispecie nella quale il ricorrente si era limitato a documentare nel giudizio di riesame di essere coniugato, di avere un figlio di età inferiore a tre anni, e che la moglie aveva in corso una gravidanza a rischio, senza evidenziare l'esistenza di ulteriori situazioni di disagio o impossibilità della madre di far fronte agli obblighi di assistenza che le competevano).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)