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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 11 dicembre 1985, causa 192/84

Decisione
decisa il 1985-12-11
ECLI
ECLI:EU:C:1985:497

Epigrafe

Sentenza della Corte 11 dicembre 1985 Nella causa 192/84, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. X. Yataganas, membro dell'ufficio legale, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G.- Kremlis, membro del suo ufficio legale, edificio Jean Monnet, Kirchberg, ricorrente, contro Repubblica ellenica, rappresentata dal sig. L. Stefanou, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede della sua ambasciata, 117, Val-Sainte-Croix, convenuta, causa avente ad oggetto la dichiarazione che, concedendo condizioni di credito più favorevoli per l'acquisto di macchine agricole greche a danno delle macchine dello stesso tipo importate dagli Stati membri della Comunità, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del combinato disposto dell'art. 30 del trattato CEE, e dall'art. 35 dell'atto di adesione e che, omettendo di rispondere alle reiterate domande della Commissione volte ad ottenere informazioni circa le macchine interessate da detta pratica discriminatoria, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono a norma dell'art. 5 del trattato, LA CORTE, composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, U. Everling e K. Bahlmann, presidenti di sezione, T. Koopmans, O. Due, Y. Galmot e C. Kakouris, giudici, avvocato generale: M. Darmon cancelliere: D. Louterman, amministratore sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza il 16 ottobre 1985, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

paragrafo 1
(Parte « In fatto » non riprodotta)

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 20 luglio 1984, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell'art. 169 del trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che, concedendo condizioni di credito più favorevoli per l'acquisto di macchine agricole greche a danno delle macchine analoghe importate dagli Stati membri della Comunità, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del combinato disposto dell'art. 30 del trattato e dell'art. 35 dell'atto di adesione e che, non rispondendo alle reiterate domande della Commissione volte ad ottenere informazioni circa le macchine interessate da detta pratica discriminatoria, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono a norma dell'art. 5 del trattato.
punto 2
Emerge dal fascicolo che, il 18 settembre 1970, il vecchio comitato per il coordinamento della politica economica della Repubblica ellenica adottava una decisione (n. 749) che, tra l'altro, prescriveva alla Banca agricola della Grecia, principale istituto di credito per il settore agricolo, di, finanziare l'acquisto di macchine agricole importate solo previa produzione di un certificato del ministero dell'industria attestante ufficialmente che non vi era alcuna macchina dello stesso tipo di produzione nazionale.
punto 3
Con lettera 22 settembre 1981 il comitato monetario della Repubblica ellenica comunicava a tutte le banche un estratto del verbale della seduta del 20 agosto 1981, secondo il quale il comitato aveva deciso che, « a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione, tutti i provvedimenti relativi all'aiuto alla produzione nazionale di macchine agricole già adottati dal comitato per il coordinamento della politica economica venivano abrogate » e che, « nei casi contemplati dalle vigenti disposizioni, la Banca agricola della Grecia offriva agli agricoltori e alle imprese cooperative possibilità di aiuto finanziario per l'acquisto in contanti di macchine agricole, tanto di produzione nazionale quanto di produzione dei paesi della Comunità economica europea ». Emerge inoltre dalla decisione summenzionata ch'essa « sarebbe stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale » greca. Con provvedimento 24 settembre 1981, n. 1748 il comitato economico della Repubblica ellenica « approvava l'abrogazione della decisione del comitato per il coordinamento della politica economica del 18 settembre 1970, n. 749 ».
punto 4
La Commissione dichiara di aver ricevuto, dai primi mesi successivi all'adesione della Grecia (1° gennaio 1981) e durante gli anni 1981 e 1982, reclami relativi al trattamento discriminatorio praticato nei confronti delle macchine agricole di origine comunitaria importate in Grecia. La Commissione non ha spiegato il contenuto di questi reclami, limitandosi a indicare che il trattamento discriminatorio era conseguenza « di un complesso di disposizioni amministrative scaturenti dalla decisione n. 749/70 ».
punto 5
In seguito a detti reclami, la Commissione chiedeva al governo ellenico di comunicare « gli atti vigenti in materia di concessione di prestiti per l'acquisto di macchine agricole nonché i provvedimenti adottati per l'applicazione degli stessi ». Benché il governo interessato non abbia trasmesso alcun documento in proposito, la Commissione è entrata in possesso di una copia della circolare n. 96, del 6 maggio 1982, della Banca agricola della Grecia, con la quale era stata trasmessa agli uffici competenti la nota del ministero dell'industria e dell'energia 31 marzo 1982, n. Ph 5.3/42. In questa nota il ministero prega la Banca, « finché continuerà ad applicarsi la decisione n. 749/70 del vecchio comitato per il coordinamento della politica economica, ( ... ) di curare che i vostri uffici richiedano, per la concessione di prestiti per l'acquisto di centrifughe e decantatori ( ... ) (per oleifici), che gli interessati producano un attestato dei nostri uffici comprovante che l'industria nazionale non produce macchine del genere ». In detta circolare, la Banca pregava i propri uffici di fare il necessario per l'applicazione di detta nota « e ciò conformemente alle istruzioni che vi sono state impartite per quanto riguarda la preferenza da riservarsi ai prodotti nazionali ».
punto 6
Dopo la proposizione del presente ricorso, il ministero competente revocava la nota n. Ph 5.3/42 con lettera indirizzata alla Banca il 23 settembre 1984 e, con la circolare del 24 settembre successivo, n. 238, la Banca abrogava la propria circolare n. 96/82, specificando che, « di conseguenza, i vostri uffici non chiederanno più agli interessati di produrre un attestato comprovante che analoghi apparecchi ( ... ) per oleifici non sono prodotti dall'industria nazionale ».
punto 7
Con lettera 13 settembre 1983, la Commissione diffidava il governo della Repubblica ellenica a presentare entro un mese le sue osservazioni circa i provvedimenti sopra descritti, ritenuti incompatibili con gli artt. 30 e segg. del trattato, nonché la reticenza nel fornire alla Commissione le informazioni necessarie per la valutazione della pratica, reticenza che la Commissione considerava incompatibile con l'art. 5 del trattato. Poiché le autorità greche non avevano dato seguito alle diffide della Commissione, questa, il 16 marzo 1984, emetteva un parere motivato a norma dell'art. 169, 1° comma, del trattato, fissando al governo ellenico il termine di due mesi per conformarvisi.
punto 8
Con lettera 2 luglio 1984, il governo ellenico rispondeva che la decisione n. 749/70 era stata abrogata nell'agosto del 1981, in quanto incompatibile con gli artt. 30 e successivi del trattato, che, dopo questa abrogazione, nessuna nuova norma di legge era stata adottata e che i documenti posteriori, ai quali la Commissione aveva fatto riferimento, erano quindi invalidi e non venivano applicati. Insoddisfatta da questa risposta, la Commissione ha proposto il presente ricorso.
punto 9
La Commissione sostiene che tanto la nota del ministero dell'industria e dell'energia, del 31 marzo 1982, n. Ph 5.3/42, quanto la circolare n. 96/82 della Banca agricola comprovano l'esistenza di una pratica discriminatoria a danno delle macchine importate, per quanto riguarda le macchine per oleifici.
punto 10
Siffatta pratica sarebbe incompatibile con l'art. 30 del trattato, il quale vieta agli Stati membri di applicare restrizioni quantitative e misure d'effetto equivalente negli scambi intracomunitari. In forza dell'art. 35 dell'atto di adesione, questo divieto varrebbe anche per la Grecia a decorrere dalla data dell'adesione (1° gennaio 1981). I provvedimenti in questione favorirebbero la vendita delle macchine prodotte in Grecia a danno delle macchine importate, giacché gli acquirenti sarebbero, se non obbligati, quanto meno stimolati a dare la preferenza alle macchine di produzione greca onde ottenere un prestito dalla Banca agricola, la quale sarebbe il principale istituto di credito di questo settore.
punto 11
Secondo la Commissione, tanto i documenti che essa ha prodotto, quanto i reclami pervenuti le dimostrano che la pratica discriminatoria non è cessata con l'abrogazione della decisione n. 749/70 avvenuta il 20 agosto 1981. La nota ministeriale 31 marzo 1982, n. Ph 5.3/42 e l'afferente circolare n. 96/82 della Banca agricola sarebbero solo degli esempi di una politica generale che vale per tutti i tipi di macchine agricole e seguita anche dopo l'abrogazione ufficiale di detti atti.
punto 12
La Commissione ammette, per le macchine diverse da quelle destinate agli oleifici, di non essere in grado di fornire precisazioni. Ciò sarebbe tuttavia dovuto all'omissione, da parte del governo ellenico, di fornire le norme relative a dette altre macchine, omissione che costituirebbe trasgressione dell'obbligo di collaborazione imposto dall'art. 5 del trattato.
punto 13
Il governo ellenico ammette che la prassi amministrativa che concede condizioni di credito più favorevoli per l'acquisto di macchine agricole nazionali, a danno delle macchine dello stesso tipo importate dagli altri Stati membri, costituisce una misura d'effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione. Esso contesta tuttavia decisamente che una prassi del genere si sia protratta dopo l'abrogazione della vecchia decisione n. 749/70, ad opera dei due provvedimenti adottati il 20 agosto e, rispettivamente, il 24 settembre 1981 dal comitato monetario e dal comitato economico.
punto 14
La nota ministeriale 31 marzo 1982, n. Ph 5.3/42, non avrebbe avuto fondamento giuridico e sarebbe quindi stata invalida. Non sarebbe mai stata applicata e sarebbe stata persino revocata a richiesta della Commissione, benché ciò non fosse necessario dal punto di vista giuridico.
punto 15
Il governo ellenico sostiene infine che, quando la Commissione ha iniziato le indagini non vi erano già più norme, legislative o di altro genere, relative a condizioni di credito più favorevoli per l'acquisto di macchine agricole greche che per l'acquisto di macchine dello stesso tipo importate dagli altri Stati membri. Per questo motivo, esso non sarebbe stato in grado di fornire il testo di dette norme alla Commissione. Di conseguenza, non vi sarebbe stata trasgressione dell'art. 5 del trattato.
punto 16
È opportuno osservare anzitutto che la decisione n. 749/70 del comitato per il coordinamento della politica economica, del 18 settembre 1970, era in vigore alla data dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità economica europea e che essa implicava condizioni di credito più favorevoli per l'acquisto di macchine agricole nazionali che per l'acquisto di macchine importate dagli altri Stati membri. Come il governo ellenico ha espressamente ammesso, siffatte norme costituiscono una misura d'effetto equivalente a restrizioni quantitative, in quanto inducono l'acquirente a preferire le macchine di produzione nazionale. Esse cadono quindi sotto il divieto dell'art. 30 del trattato il quale, in forza dell'art. 35 dell'atto di adesione, valeva per la Repubblica ellenica fin dal momento dell'adesione. Emerge dal fascicolo che detta decisione è stata abrogata solo nel momento in cui la decisione del comitato monetario 20 agosto 1981, approvata dal comitato economico il 24 settembre 1981, è entrata in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale greca. Tuttavia, questo momento risale, in ogni caso, ad una data anteriore alla scadenza del termine che la Commissione ha stabilito nel parere motivato. Per questo motivo, la conservazione in vigore della decisione n. 749/70 dopo l'adesione esula dalla presente causa d'inadempimento.
punto 17
È poi opportuno rilevare che, con la nota n. Ph 5.3/42, del 31 marzo 1982, il ministero dell'industria e dell'energia ha chiesto alla Banca agricola della Grecia di esigere, per la concessione di prestiti per l'acquisto di centrifughe e decantatori importati per oleifici, un certificato del ministero attestante che non esistono macchine analoghe di fabbricazione nazionale. Benché detta nota si richiami alla decisione n. 749/70 abrogata e, a detta del governo ellenico, sia invalida, il solo fatto che, con la circolare n. 96/82, la Banca agricola l'abbia diramata ai propri uffici e li abbia invitati ad attenervisi, è sufficiente per constatare che la nota ha creato una situazione ambigua ed incerta, a danno delle macchine importate. Questa situazione è cessata solo con la lettera del ministero 23 settembre 1984, che revocava detta nota e con la circolare della Banca agricola 24 settembre 1984, n. 238 che abrogava la circolare n. 96/82. Siffatta situazione va considerata di per sé come una misura d'effetto equivalente ai sensi dell'art. 30. Si deve quindi accertare l'inadempimento, per quanto riguarda le macchine menzionate nella nota, per il periodo compreso tra la sua trasmissione alla Banca e la sua revoca.
punto 18
Al contrario, la Commissione non ha fornito elementi di prova sufficienti per dimostrare che detta nota è solo un esempio della politica generale del governo ellenico mirante a concedere, per l'acquisto di macchine agricole greche, condizioni di credito più favorevoli che per l'acquisto di macchine dello stesso tipo importate dagli altri Stati membri, oppure che detta politica sia continuata dopo la revoca della nota.
punto 19
Per quel che riguarda l'asserita trasgressione dell'art. 5 del trattato, si deve sottolineare che questa disposizione impone agli Stati membri l'obbligo di facilitare lo svolgimento del compito che l'art. 155, primo trattino, ha affidato alla Commissione, vale a dire quello di vigilare sull'applicazione delle disposizioni del trattato e di quelle adottate dalle istituzioni a norma dello stesso. Gli Stati membri devono quindi collaborare lealmente a qualsiasi indagine promossa dalla Commissione a norma dell'art. 169 e fornirle tutte le informazioni richieste a questo scopo. Nella fattispecie si deve constatare al riguardo che la procedura precontenziosa rivela dei malintesi, alcuni dei quali avrebbero potuto venir evitati se il governo ellenico avesse fornito maggiori informazioni alla Commissione.
punto 20
Tuttavia, ciò non toglie che la Commissione, quando propone un ricorso per trasgressione dell'art. 5, deve precisare gli atti o le omissioni che costituiscono, a suo parere, detta trasgressione. Dinanzi alla Corte, la Commissione ha precisato che le sue censure riguardano l'omissione, da parte del governo greco, di comunicarle il testo delle disposizioni che disciplinavano le condizioni di credito per l'acquisto delle macchine agricole diverse da quelle contemplate dalla nota n. Ph 5.3/42 summenzionata. Orbene, tenuto conto della dichiarazione di questo governo, secondo la quale non vi erano più in quel momento norme sul credito che favorissero le macchine agricole greche rispetto a quelle importate da altri Stati membri, salvo precisamente la nota summenzionata, l'omissione di ottemperare alle richieste della Commissione di fornirle il testo di dette norme non può essere considerata incompatibile con l'art. 5 del trattato. Poiché la Commissione non ha dedotto altri dati di fatto che possano configurare una grave mancanza di collaborazione da parte del governo ellenico, è opportuno respingere il ricorso nella parte in cui è fondato sull'art. 5 del trattato.
punto 21
Si deve quindi concludere che la Repubblica ellenica, avendo revocato solo il 23 settembre 1984 la nota n. Ph 5.3/42 del ministero dell'industria e dell'energia, del 31 marzo 1982, che invitava la Banca agricola della Grecia a curare che i suoi uffici esigessero, per concedere prestiti per l'acquisto di centrifughe e decantatori per oleifici, che gli interessati producessero un attestato del ministero circa l'insussistenza di produzione greca di macchine di questo tipo, è venuto meno agli obblighi che le incombono in forza del combinato disposto dell'art. 30 del trattato CEE e dell'art. 35 dell'atto di adesione. Il ricorso va invece respinto per la parte restante.

SENTENZA › Sulle spese

punto 22
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Tuttavia, a norma del § 3, 1° comma, dello stesso articolo, la Corte può compensare le spese in tutto o in parte se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi di domanda. Nella fattispecie, si deve far ricorso a detta possibilità e porre a carico di ciascuna delle parti le spese rispettivamente incontrate.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1) La Repubblica ellenica, avendo revocato solo il 23 settembre 1984 la nota del ministero dell'industria e dell'energia del 31 marzo 1982, n. Ph 5.3/42 che invitava la Banca agricola della Grecia a curare che i suoi uffici esigessero, per concedere prestiti per l'acquisto di centrifughe e di decantatori per oleifici, che gli interessati producessero un attestato del ministero circa l'insussistenza di produzione greca di questo tipo, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del combinato disposto dell'art. 30 del trattato CEE e dell'art. 35 dell'atto di adesione. 2) Il ricorso è respinto per la parte restante. 3) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Firme

Mackenzie Stuart Everling Bahlmann Koopmans Due Galmot Kakouris Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, l'11 dicembre 1985. Il cancelliere P. Heim Il presidente A. J. Mackenzie Stuart

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