diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1774 del 07/03/1990 (Rv. 465700 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE - STIPULAZIONE ED ESATTA DETERMINAZIONE DELLA DISCIPLINA CONVENZIONALE DEL RAPPORTO - ANTICIPATA ESECUZIONE PER CONTO DEL PREPONENTE - LUOGO DI NASCITA DEL RAPPORTO - PROVA RIGOROSA - ONERE DELLA PARTE NELL'ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI SCELTA EX ART. 413 COD. PROC. CIV..*
Stato
decisa il 1990-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465700-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE - STIPULAZIONE ED ESATTA DETERMINAZIONE DELLA DISCIPLINA CONVENZIONALE DEL RAPPORTO - ANTICIPATA ESECUZIONE PER CONTO DEL PREPONENTE - LUOGO DI NASCITA DEL RAPPORTO - PROVA RIGOROSA - ONERE DELLA PARTE NELL'ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI SCELTA EX ART. 413 COD. PROC. CIV..*

Nell'ipotesi in cui, fuori della previsione dell'art. 1327 cod. civ. la stipulazione del contratto di Agenzia, contenente l'esatta Determinazione della disciplina convenzionale del rapporto, sia stata preceduta dallo svolgimento di attività per conto del proponente, il luogo di nascita del rapporto - in ipotesi di sua diversità da quello di formalizzazione del contratto - deve costituire oggetto di prova rigorosa da parte di chi ad esso voglia riferirsi nello Esercizio della facoltà di scelta attribuita al ricorrente dell'art. 413 cod. proc. civ.. (V 6237/85, mass n 443364).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)