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Sez. 1, Sentenza n. 3318 del 30/10/1974 (Rv. 371839 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - REVOCA - POTERE DI ESERCIZIO DELL'AZIONE DI REVOCA - TERMINE DI DECADENZA - PROPOSIZIONE TEMPESTIVA DELL'AZIONE DI REVOCA - SOPRAVVENIENZA DEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO PREADOTTIVO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1974-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371839-01

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - REVOCA - POTERE DI ESERCIZIO DELL'AZIONE DI REVOCA - TERMINE DI DECADENZA - PROPOSIZIONE TEMPESTIVA DELL'AZIONE DI REVOCA - SOPRAVVENIENZA DEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO PREADOTTIVO - IRRILEVANZA.*

L'art 314'18 cod civ (legge 9 giugno 1967, n 431), che detta la disciplina per la revoca dello stato di adottabilita dichiarato, a sensi dell'art 314'7, nei confronti del minore con genitori sconosciuti, va interpretato nel senso che l'intervento del provvedimento di affidamento preadottivo, cui la norma fa riferimento, opera come termine di decadenza dei genitori dal potere di esercitare l'Azione di revoca dello stato di adottabilita e, pertanto, la decadenza e impedita una volta che l'Azione di revoca sia proposta prima che quel termine, con l'intervento dell'affidamento preadottivo, venga a scadere; se quindi l'Azione sia stata tempestivamente proposta, il diritto dei genitori istanti ad ottenere la pronunzia di merito sulla loro domanda di revoca permane, e su di esse nessun effetto puo spiegare il provvedimento di affidamento preadottivo che successivamente intervenga, nel corso del relativo procedimento. (V 3128'72, mass n 360908).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 septies, Cod. Civ. art. 314 duodevicies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)