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Sez. 5, Sentenza n. 11992 del 22/05/2006 (Rv. 590426 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Regime speciale per l'agricoltura e la pesca - Detrazione forfettizzata - Godimento - Condizioni - Possesso della qualità di imprenditore agricolo - Insufficienza - Inclusione del prodotto ceduto nella tabella A allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 - Necessità.
Stato
decisa il 2006-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590426-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema di IVA, la detrazione forfettizzata prevista dall'art. 34 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 compete per le cessioni di prodotti agricoli ed ittici compresi nella prima parte della tabella A allegata al medesimo d.P.R. effettuate da produttori agricoli: pertanto, per poter fruire di detta detrazione, è necessario non soltanto che il soggetto che effettua la cessione sia in possesso della qualità di imprenditore agricolo, ai fini della quale rileva anche lo svolgimento delle attività connesse di cui all'art. 2135 cod. civ., ma anche che il prodotto ceduto sia incluso tra quelli indicati nella citata tabella.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 34 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2135

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)