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Sez. 3, Sentenza n. 17288 del 20/02/2014 Cc. (dep. 18/04/2014) Rv. 261502 - 01

SPORT | Turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive - Provvedimento del questore - Impositivo dell'obbligo di presentazione - Convalida - Termine - Scadenza in giorno festivo - Proroga ex art. 172, comma terzo, cod. proc. pen. - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-02-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261502-01

SPORT

In tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, il termine massimo di 96 ore per la convalida del provvedimento del questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di P.S. decorre dall'ora della notificazione e non è soggetto alla proroga di diritto prevista dall'art. 172, comma terzo, cod. proc. pen. per i termini stabiliti a giorni che scadono in giorno festivo.

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)