Sez. U, Sentenza n. 10167 del 12/07/2002 (Rv. 555691 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana - Sindacato delle S.U. - Limiti - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE
Il sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione avverso le decisioni del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana è circoscritto ai motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso ai sensi dell'art. 362, primo comma, cod. proc. civ., sicché non è deducibile come motivo di ricorso il vizio di violazione di legge. (Sulla base del principio di cui in massima, le S.U. hanno dichiarato l'inammissibilità del motivo di censura con cui si deduceva un "error in iudicando" per avere il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana statuito la legittimità dell'esclusione, dal procedimento di aggiudicazione di un appalto, di un raggruppamento temporaneo di imprese per mancato rispetto delle condizioni previste dall'art. 10 D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358 ai fini della partecipazione alla gara).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/05/1948 num. 654 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)