Sez. U - , Ordinanza n. 18639 del 09/06/2022 (Rv. 665033 - 01)
ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE | Servizio idrico - Gestione in forma autonoma ex art. comma 2 bis, lett. b), del d.lgs. n. 152 del 2006 - Organizzazione del servizio - Controversia relativa - Giurisdizione del g.a.- Sussistenza - Fondamento.
ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE
Appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, e non a quella del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, la controversia in cui un Comune fa valere il diritto alla salvaguardia della gestione diretta del servizio idrico da parte dell'Amministrazione municipale, ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lett. b), del d.lgs. n. 152 del 2006, come novellato dall'art. 62 della l. n. 221 del 2015, ove l'atto amministrativo impugnato non ha ad oggetto l'utilizzo delle acque, né la loro regimazione o l'esecuzione di opere incidenti sull'utilizzo o sulla regimazione delle stesse, bensì l'organizzazione, e non l'esercizio, del servizio idrico e non rientra, pertanto, nella categoria dei provvedimenti "in materia di acque pubbliche".
Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 147 com. 2 lett. B, Legge 28/12/2015 num. 221 art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)