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Sez. 3, Sentenza n. 5495 del 04/03/1983 Ud. (dep. 07/06/1983) Rv. 159437 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE ABUSIVA - REATO PERMANENTE - INTERRUZIONE DELL'OPERA - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA.*
Stato
decisa il 1983-03-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159437-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE ABUSIVA - REATO PERMANENTE - INTERRUZIONE DELL'OPERA - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA.*

La costruzione edilizia abusiva è reato permanente, nel quale l'interruzione dell'opera fa cessare la permanenza, indipendentemente dal fatto che la costruzione non sia ancora ultimata o che non sia stato posto rimedio agli abusi edilizi. Invero, l'esaurimento dello stato di consumazione del reato permanente va correlato al momento in cui cessa l'attività illecita dell'autore e non a quello in cui si cancella lo stato oggettivamente antigiuridico della sua condotta, fatto quest'ultimo che concerne la eventuale conseguenza del reato sul piano amministrativo (demolizioni) o civilistico (risarcimento del danno). (Conf mass n 151461; (Conf mass n 140407).*

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)