Sez. 3, Sentenza n. 5495 del 04/03/1983 Ud. (dep. 07/06/1983) Rv. 159437 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE ABUSIVA - REATO PERMANENTE - INTERRUZIONE DELL'OPERA - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA.*
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE ABUSIVA - REATO PERMANENTE - INTERRUZIONE DELL'OPERA - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA.*
La costruzione edilizia abusiva è reato permanente, nel quale l'interruzione dell'opera fa cessare la permanenza, indipendentemente dal fatto che la costruzione non sia ancora ultimata o che non sia stato posto rimedio agli abusi edilizi. Invero, l'esaurimento dello stato di consumazione del reato permanente va correlato al momento in cui cessa l'attività illecita dell'autore e non a quello in cui si cancella lo stato oggettivamente antigiuridico della sua condotta, fatto quest'ultimo che concerne la eventuale conseguenza del reato sul piano amministrativo (demolizioni) o civilistico (risarcimento del danno). (Conf mass n 151461; (Conf mass n 140407).*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)