Sez. 2, Ordinanza n. 21736 del 25/06/2026 (Rv. 679324-01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE | Incarico di progettazione di opera pubblica - Compenso del professionista - Apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria - Necessità - Nozione - Procedure di spesa ex art. 55, comma 5, della l. n. 142 del
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE
1990, nel testo originario, e come modificato dall'art. 6, comma 11, della l. n. 127 del 1997, ed ex art. 191, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000 - Differenze di regime disciplinare.
Nel caso di incarico di progettazione di opera pubblica, il compenso del professionista incaricato è vincolato all'apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria, costituente atto gestionale accertativo della necessaria copertura di bilancio emesso dal responsabile del servizio finanziario, sicché in mancanza della stessa l'atto di incarico - pur non essendo nullo di diritto in base alla precedente previsione dell'art. 55, comma 5, della legge n. 142 del 1990, che a sua volta si riagganciava all'art. 23 del d.l. n. 66 del 1989, convertito dalla l. n. 144 del 1989 - acquista esecutività solo con l'apposizione di tale attestazione, in base alle modifiche contenute nell'art. 6, comma 11, della l. n. 127 del 1997 e dell'art. 191, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000 (che hanno disciplinato ex novo la materia in considerazione del principio di separazione delle competenze tra direzione politica e direzione amministrativa, introdotto dal d.lgs. n. 29 del 1993), le quali hanno trasformato l'attestazione da elemento interno costitutivo della validità in atto di controllo esterno, sebbene interno all'organizzazione.
Legge 08/06/1990 num. 142 art. 55 com. 5, Decreto Legge 02/03/1989 num. 66 art. 23 CORTE COST., Legge 24/04/1989 num. 144 CORTE COST., Legge 15/05/1997 num. 127 art. 6 com. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 191 com. 1, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)