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Sez. 1, Sentenza n. 1002 del 05/02/1999 (Rv. 522998 - 01)

GIUOCO E SCOMMESSA - LOTTERIE AUTORIZZATE | Concorsi ed operazioni a premi - Disciplina previgente alla legge n.449 del 1997 - Autorizzazione del ministro delle Finanze (o dell'Intendente di Finanza) - Obbligatorietà - Poteri dell'amministrazione finanziaria di vigilanza e di intervento, nella fase di svolgimento del concorso, a tutela, oltre che delle esigenze fiscali, della pubblica fede e del corretto esercizio della produzione e del commercio - Sussistenza - Potere di verificare la erogazione dei premi non riscossi dai vincitori a favore dell'ente comunale di assistenza - contestazione della imposizione da parte dell'organo amministrativo dell'ordine di devoluzione del premio - Legittimazione passiva in capo allo stesso organo - Sussistenza - In capo all'ente eventualmente destinatario del premio non riscosso - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522998-01

GIUOCO E SCOMMESSA - LOTTERIE AUTORIZZATE

Con riguardo ai concorsi a premi, banditi da privati a scopo commerciale, la disciplina dettata dal R.D. n. 1933 del 1938, convertito in legge n. 973 del 1939, e modificato dalla legge n. 585 del 1950, ne subordinava l'espletamento ad autorizzazione amministrativa (ora soppressa dall'art. 19 della legge n. 449 del 1997) da parte del ministro delle finanze, o dell'intendente di finanza, nel caso di operazioni a premi limitate ad una sola provincia. Anche nella fase successiva di svolgimento del concorso l'amministrazione finanziaria (oggi, il Ministero dell'industria, ai sensi del citato art. 19 della legge n. 449 del 1997) era titolare di un potere di vigilanza ed intervento a tutela non solo delle esigenze fiscali, ma anche della pubblica fede e del corretto esercizio della produzione e del commercio. Tra tali poteri era ricompreso quello di verificare che i premi non riscossi dai vincitori venissero erogati all'Ente comunale di assistenza, secondo il disposto dell'art. 130 del R.D. n. 1077 del 1940. Pertanto, nel caso in cui il privato contesti la imposizione da parte dell'organo amministrativo dell'ordine di devoluzione del premio il soggetto tenuto a subire il giudizio, in relazione al rapporto sostanziale dedotto, non può che essere la stessa amministrazione che aveva effettuato il controllo, mentre l'ente locale, eventualmente destinatario del premio, pur titolare di un interesse giuridicamente tutelato, è attributario di una posizione non autonoma, ma dipendente rispetto al rapporto giuridico dedotto in causa.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 19/10/1938 num. 1933 art. 43, Regio Decr. 19/10/1938 num. 1933 art. 57, Legge 05/06/1939 num. 973 CORTE COST., Legge 15/07/1950 num. 585, Legge 27/12/1997 num. 449 art. 19, Regio Decr. 25/07/1940 num. 1077 art. 130

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)