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Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

Testo in vigore al

Art. 16

1. L'aspettativa non puo' superare due anni in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra, e termina col cessare della causa che l'ha determinata, salvo i casi previsti dalla legge.

2. Verificandosi una causa diversa da quella che determino' l'aspettativa, il sottufficiale puo' essere trasferito in altra aspettativa per questa nuova causa, ma la durata complessiva dell'aspettativa non puo' superare i due anni nel quinquennio, escluso l'eventuale periodo di prigionia di guerra.

3. Fermo il disposto del primo comma, l'aspettativa per motivi privati non puo' eccedere il periodo continuativo di un anno. Il sottufficiale che sia gia' stato in aspettativa per motivi privati non puo' esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal suo rientro in servizio.

Art. 17

1. Il sottufficiale in aspettativa puo', in caso di mobilitazione o di eccezionali esigenze, essere richiamato in servizio effettivo, purche' idoneo a servizio incondizionato.

2. Il sottufficiale in aspettativa per infermita', conmpreso nelle aliquote di ruolo per l'avanzamento o che debba frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento, qualora ne faccia domanda, e' sottoposto ad accertamenti sanitari; se riconosciuto idoneo e' richiamato in servizio.

3. Il sottufficiale in aspettativa per motivi privati, che venga a trovarsi nelle condizioni indicate nel comma precedente, qualora ne faccia domanda, e' richiamato in servizio.

Art. 18

1. Al sottufficiale in aspettativa per infermita' non proveniente da causa di servizio competono soltanto i tre quinti dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo. Al sottufficiale in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio ne' altro assegno.

2. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal sottufficiale in aspettativa per prigionia di guerra o per infermita' proveniente da causa di servizio e' computato per intero; il tempo trascorso in aspettativa per infermita' non proveniente da causa di servizio e' computato per meta'; il tempo trascorso in aspettativa per motivi privati non e' computato.

Art. 19

1. La sospensione dall'impiego puo' avere carattere precauzionale, disciplinare, o penale.

2. La sospensione dall'impiego puo' essere applicata anche al sottufficiale in aspettativa, trasferendolo dall'una all'altra posizione.

3. La sospensione dall'impiego e' disposta con decreto ministeriale, nel quale sono indicati i motivi che l'hanno determinata e, quando si tratti di sospensione disciplinare, anche la durata.

Art. 20

1. Il sottufficiale che sia sottoposto a procedimento penale per imputazione da cui possa derivare la perdita del grado, o che sia sottoposto a procedimento disciplinare per fatti di notevole gravita', puo' essere sospeso precauzionalmente dall'impiego a tempo indeterminato, fino all'esito del procedimento penale o disciplinare.

2. Tale provvedimento e' sempre adottato nei confronti del sottufficiale a carico del quale sia stato emesso ordine o mandato di cattura o che si trovi comunque in stato di carcerazione preventiva.

3. Se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione e' revocata a tutti gli effetti. In ogni altro caso di proscioglimento, se il sottufficiale non venga sottoposto a procedimento disciplinare, la sospensione e' ugualmente revocata a tutti gli effetti.

4. Oltre che nei casi di cui al comma precedente, la sospensione e' ad ogni effetto revocata quando il procedimento disciplinare si esaurisce senza dar luogo a provvedimento disciplinare di stato.

5. Quando sia inflitta al sottufficiale la sospensione dall'impiego di carattere disciplinare, nel periodo di tempo di tale sospensione viene computato il periodo della sospensione precauzionale sofferta, revocandosi l'eventuale eccedenza.11

Art. 21

1. La sospesione disciplinare dall'impiego e' inflitta previa inchiesta formale; la sua durata non puo' essere inferiore a due mesi ne' superiore a dodici.

Art. 22

1. Salvo i casi in cui la condanna a pena detentiva importi la pena accessoria della sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare, la condanna all'arresto per tempo non inferiore ad un mese ha per effetto la sospensione dall'impiego durante l'espiazione della pena.

Art. 23

1. Al sottufficiale sospeso dall'impiego compete soltanto la meta' dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.

2. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal sottufficiale in sospensione dall'impiego e' computato per meta'.

Capo III. Ruolo speciale per mansioni di ufficio.

Capo IV. Cessazione dal servizio permanente.

Art. 26

1. Il sottufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:

  1. a) eta';

  2. b) infermita';

  3. c) non idoneita' alle attribuzioni del grado o scarso rendimento;

  4. d) domanda;

  5. e) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei sottufficiali;

  6. f) nomina all'impiego civile;

  7. g) perdita del grado.

2. Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente e' adottato con decreto ministeriale.

Art. 28

1. Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente ai sensi dell'articolo precedente:

  1. a) se ha venti o piu' anni di servizio effettivo, consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;

  2. b) se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o piu' anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;

  3. c) se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o piu' anni di servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennita', per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.9

Art. 29

1. Il sottufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio o che non abbia riacquistato l'idoneita' fisica allo scadere dei periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli, cessa dal servizio permanente ed e' collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneita'.

2. Se trattisi di infermita' provenienti da cause di servizio o riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il sottufficiale consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore.

3. Se trattisi di infermita' non proveniente da causa di servizio al sottufficiale si applicano le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'art. 28, a seconda della durata del servizio.9

4. Dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti al sottufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

Art. 30

1. Al sottufficiale in servizio permanente, che cessi o abbia cessato da tale servizio per ferite, lesioni o infermita', riportate o aggravate a causa di guerra, ed abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e' concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza che gli spetta, per il quale, in aggiunta al numero degli anni di servizio utile, e' computato un periodo di sei anni, sia ai fini del compimento della necessaria anzianita' per conseguire il diritto a tale trattamento ordinario di quiescenza sia ai fini della liquidazione del trattamento stesso.

2. Al sottufficiale suddetto, che all'atto della cessazione dal servizio permanente non abbia raggiunto neppure con l'aumento di cui al comma precedente, il limite di anzianita' per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, e' corrisposta, dalla data in cui cessi o abbia cessato dal servizio, in misura intera la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra nonche' un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro, corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria calcolata sull'ultimo stipendio percepito, quanti sono gli anni di servizio utile aumentati di sei anni.

3. Il beneficio di cui al presente articolo compete anche al sottufficiale che consegua o abbia conseguito la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio permanente; in tal caso, pero, resta escluso l'aumento di sei anni.

Art. 31

1. Il sottufficiale in servizio permanente che, per effetto di ferite, lesioni o infermita' riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, cessa dal servizio permanente, salvo il disposto dei comma successivo, ed e' collocato, a seconda della idoneita', nella riserva o in congedo assoluto dal giorno in cui gli e' concessa la pensione o l'assegno.

2. Il sottufficiale puo', a domanda, continuare a rimanere in servizio permanente qualora conservi la idoneita' al servizio incondizionato, o, se si tratti di sottufficiale del ruolo speciale, la idoneita' ai servizi del ruolo stesso. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data della concessione della pensione o assegno rinnovabile. L'idoneita' e' accertata dal collegio medico legale.

3. Il sottufficiale che sia cessato dal servizio permanente ai sensi del primo comma del presente articolo ed al quale venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno, sara' riammesso in servizio permanente se, alla data del relativo accertamento sanitario seguito dal giudizio positivo, non siano trascorsi piu' di due anni dalla cessazione dal servizio permanente o dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal servizio permanente, e sempre che non sia stato raggiunto dal limite di eta'.

4. Per il periodo trascorso fuori dai ruoli del servizio permanente il sottufficiale sara' considerato, ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennita', in aspettativa per infermita' proveniente da causa di servizio.

5. Al sottufficiale che, per avere superato i limiti di cui al precedente comma, non possa ottenere la riammissione si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'art. 28 della presente legge, a decorrere dal giorno successivo alla soppressione della pensione vitalizia o alla scadenza dell'assegno rinnovabile.

Art. 32

1. Al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il limite di eta' indicato nella tabella A annessa alla presente legge o per infermita' proveniente da causa di servizio nonche', se appartenente al ruolo speciale per mansioni di ufficio, per aver raggiunto l'eta' di anni sessantuno ovvero in applicazione del terzo comma dell'art. 24, spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, la seguente indennita' speciale annua lorda, non riversibile:

  1. 1) aiutante di battaglia, maresciallo maggiore e gradi
    corrispondenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L.120.000 maresciallo capo e gradi corrispondenti. . . . . . . . .L.100.000 maresciallo ordinario e gradi corrispondenti. . . . . . . . L. 85.000 sergente maggiore e gradi corrispondenti. . . . . . . . . . L. 60.000 L'indennita' e' corrisposta in relazione al grado rivestito dal sottufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente e compete fino al compimento degli anni sessantacinque
    .

L'indennita' stabilita dal presente articolo compete, fino al compimento degli anni sessantacinque al sottufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 30 in aggiunta alla pensione o assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore, previsti dai commi suddetti. Per il sottufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 30 l'indennita' e' ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di sei anni; essa non puo', pero', in alcun caso superare tale somma.

Art. 33

1. Il sottufficiale non idoneo a disimpegnare le attribuzioni del proprio grado per insufficienza delle qualita' necessarie e' dispensato dal servizio permanente ed e' collocato nella riserva o in congedo assoluto.

2. E' del pari dispensato dal servizio permanente, ed e' collocato nella riserva, il sottufficiale che dia scarso rendimento.

3. Il provvedimento di dispensa dal servizio e' adottato in seguito a proposta delle autorita' gerarchiche da cui il sottufficiale dipende e previo parere delle Commissioni o autorita' competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

4. Al sottufficiale che cessa dal servizio a norma del presente articolo si applicano le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'articolo 28, a seconda della durata del servizio.9

5. Dalla data di cessazione dal servizio e per un periodo di tre mesi sono corrisposti al sottufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.12

Art. 34

1. Il sottufficiale che ha compiuto venti anni di servizio effettivo puo', a domanda, cessare dal servizio permanente per anzianita' di servizio, con diritto al normale trattamento di quiescenza.

2. Il sottufficiale che non abbia raggiunto il periodo di servizio anzidetto puo' egualmente cessare; a domanda, dal servizio e consegue l'indennita' per una volta tanto pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.

3. Il Ministro ha facolta' di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari, o ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio.

4. Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente a domanda e' collocato nella riserva o nel complemento, a seconda che si trovi nelle condizioni di cui al primo o al secondo comma del presente articolo.

5. L'applicazione del presente articolo e' sospesa in tempo di guerra.9

Art. 35

1. Il sottufficiale che non osservi le disposizioni di legge sul matrimonio dei sottufficiali cessa dal servizio permanente.

2. Al sottufficiale che cessa dal servizio ai sensi del comma precedente si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni delle lettere a) b) e c) dell'articolo 28. Il sottufficiale e' collocato nella riserva se abbia raggiunto i limiti di servizio previsti dalla lettera b) dello stesso articolo 28; altrimenti e' collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento.9

3. L'applicazione del presente articolo e' sospesa in tempo di guerra.

Art. 36

1. Il sottufficiale che consegue la nomina all'impiego civile, ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo VI della presente legge, cessa dal servizio permanente ed e' collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento.