Sez. 1, Sentenza n. 1969 del 16/05/1977 (Rv. 385700 - 01)
SOMMINISTRAZIONE (CONTRATTO DI) - IN GENERE - OBBLIGAZIONE DI SOMMINISTRARE ENERGIA ELETTRICA - OGGETTO - PRESTAZIONE UNICA E CONTINUATIVA - CONSEGUENZE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
SOMMINISTRAZIONE (CONTRATTO DI) - IN GENERE - OBBLIGAZIONE DI SOMMINISTRARE ENERGIA ELETTRICA - OGGETTO - PRESTAZIONE UNICA E CONTINUATIVA - CONSEGUENZE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
L'obbligazione di somministrare energia elettrica ha per oggetto una prestazione unica e continuativa, e non gia una pluralita di prestazioni periodiche ovvero una prestazione a consegne ripartite, con la conseguenza che il relativo credito e soggetto a prescrizione ordinaria (e non alla prescrizione breve di cui all'art 2948 n 4 cod civ, che parla di 'cio che deve pagarsi periodicamentè), che inizia a decorrere nel momento in cui l'erogazione dell'energia viene sospesa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1559, Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)