Sez. 1, Sentenza n. 21885 del 21/10/2011 (Rv. 620076 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - DIRITTI SOGGETTI A PRESCRIZIONE - IN GENERE - DIRITTI INDISPONIBILI | Impegno a trasferire la proprietà di un terreno alla P.A. - Esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ. - Diritto indisponibile e imprescrittibile - Esclusione - Fondamento - Collegamento con una convenzione ex art. 31, quinto comma, della legge n. 1050 del 1942 - Rilevanza - Esclusione.
PRESCRIZIONE CIVILE - DIRITTI SOGGETTI A PRESCRIZIONE - IN GENERE - DIRITTI INDISPONIBILI
Nel caso di inadempimento da parte di un privato all'impegno assunto con un comune a trasferire la proprietà di un terreno, seppur collegato (e nella specie posteriore) all'accordo corrispondente allo schema procedimentale di cui all'art. 31, quinto comma, della legge n. 1150 del 1942 (nel testo "ratione temporis" vigente), avente ad oggetto il rilascio di una licenza edilizia subordinata all'impegno di attuare le opere di urbanizzazione, il diritto del comune di avvalersi della tutela dell'esecuzione del contratto in forma specifica, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., non è indisponibile e quindi è soggetto a prescrizione; non basta infatti ad integrare l'indisponibilità - cui fa riferimento l'art. 2934, secondo comma, cod. civ. - l'esistenza di una finalità di pubblico interesse, il cui perseguimento non si sottrae, in via di principio, agli effetti del trascorrere del tempo, nemmeno quando si sia in presenza di atti autoritativi della P.A., e dovendosi comunque avere riguardo al contenuto oggettivo del diritto della cui prescrizione si discute, non già alla natura ed alla causa degli atti negoziali dai quali quel diritto trae origine.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 2934 com. 2, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)