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Sez. 1, Sentenza n. 1019 del 27/11/2008 Cc. (dep. 13/01/2009) Rv. 242511 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Detrazione di pena ex art. 54 ordinamento penitenziario - Applicabilità ai soli semestri scontati successivamente al 31 dicembre 1999 - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2008-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242511-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta con riguardo all'art. 4 L. 19 dicembre 2002, n. 277, in riferimento agli artt. 2, 3 e 27 Cost., nella parte in cui lo stesso stabilisce che il beneficio della detrazione di pena di quarantacinque giorni prevista in materia di liberazione anticipata si applica ai periodi d'affidamento in prova ai servizi sociali scontati successivamente al 31 dicembre 1999 e non a quelli precedenti, in quanto le norme che disciplinano i benefici penitenziari non hanno natura sostanziale, bensì processuale e rientra pertanto nella discrezionalità del legislatore la modulazione dell'eventuale retroattività delle stesse.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 12 n. 2 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST., Legge 19/12/2002 num. 277 art. 3, Legge 19/12/2002 num. 277 art. 4, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)