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REGOLAMENTO (CEE) N. 1608/76 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 1976 recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve

Testo in vigore al

Art. 6

Le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 28, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CEE) n. 2133/74 riguardano tutti i marchi, anche non depositati, purchù siano conformi alle disposizioni comunitarie o a quelle dello Stato membro o degli Stati membri nel cui territorio geografico il prodotto è immesso in commercio.

Art. 7

Le menzioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), all'articolo 12, paragrafo 2, lettera g), all'articolo 27, paragrafo 2, lettera g), e all'articolo 28, paragrafo 2, lettera q), del regolamento (CEE) n. 2133/74 sono quelle che precisano che le persone o le associazioni di persone in causa sono fornitori di un altro dignitario o di un'altà autorità conformemente alle disposizioni, alle consuetudini e agli usi dello Stato membro o del paese terzo destinatario.

Art. 8

1. La gradazione alcolometrica effettiva di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), all'articolo 12, paragrafo 2, lettera g), all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 27, paragrafo 2, lettera d), all'articolo 28, paragrafo 2, lettera f), e all'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2133/74 è indicata:

— con la cifra corrispondente seguita dal simbolo «vol. %», oppure

— con l'espressione «gradazione alcolometrica effettiva» e «alcole effettivo» seguita dalla cifra corrispondente e dal simbolo «vol. %».

2. La gradazione alcolometrica totale prevista dalle disposizioni menzionate al paragrafo 1 è indicata:

— completando la cifra relativa alla gradazione alcolometrica effettiva con quella corrispondente alla gradazione alcolometrica potenziale preceduta dal simbolo «+» e seguita dal simbolo «vol. %», oppure

— completando l'indicazione della gradazione alcolometrica effettiva conformemente al paragrafo 1 con l'espressione «gradazione alcolometrica totale» seguita dalla cifra corrispondente e dal simbolo «vol. %».

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano fatti salvi i limiti massimo e minimo previsti per le gradazioni alcolometriche effettive e totali, ose del caso, le densità dei prodotti disciplinati dal regolamento (CEE) n. 2133/74.

4. Gli Stati membri possono permettere che i termini di cui al paragrafo 1, secondo trattino, e al paragrafo 2, secondo trattino, siano, nella (e) loro lingua (e) ufficiale (i)

— indicati abbreviati,

— sostituiti da termini la cui utilizzazione è tradizionale ed in uso nel loro territorio.

5.

La densità di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2133/74 è indicata con il termine «densità» seguito dalla cifra corrispondente.

In deroga al comma precedente, gli Stati membri produttori possono disporre che, per i mosti d'uva in circolazione nel loro territorio, la densità sia espressa in gradi Oechsle.

6. La gradazione alcolometrica, effettiva o totale, indicata sull'etichetta non può essere superiore a quella effettivamente riscontrata all'analisi del vino in causa.

7. La densità indicata sull'etichetta non può essere superiore alla densità effettivamente riscontrata all'analisi del prodotto in causa.

Art. 9

1. Le raccomandazioni rivolte al consumatore per l'utilizzazione del vino ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera h), dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera e), e dell'articolo 28, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (CEE) n. 2133/74 sono in particolare quelle riguardanti:

— i piatti con i quali vino può essere servito;

— il modo di servire il vino al consumatore;

— i trattamenti del vino che presenti un certo deposito;

— l'ammissione del vino per fini religiosi;

— la conservazione del vino.

2.

Le raccomandazioni relative all'ammissione di un vino per fini religiosi possono essere indicate soltanto nel commercio con le autorità religiose interessate.

Tali raccomandazioni possono essere indicate soltanto se l'ammissione a fini religiosi è autorizzata per iscritto dall'autorità religiosa interessata.

Art. 10

1.

Ciascuno Stato membro produttore che ha subordinato alle condizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 816/70, ai fini della designazione dei vini da pasto, l'utilizzazione dei nomi delle unità geografiche di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2133/74 comunica alla Commissione:

— anteriormente al 31 dicembre 1976 i nomi suddetti e le disposizioni che disciplinano ciascuno di essi;

— le modifiche apportate dopo il 31 dicembre 1976 alle disposizioni di cui al precedente trattino.

La Commissione provvede alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dei nomi dei vini da pasto ad essa comunicati in virtù del comma precedente.

2.

L'elenco delle indicazioni geografiche dei vini importati menzionato all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2133/74 figura nell'allegato II del presente regolamento.

I nomi iscritti in tale elenco sono indicati in modo da distinguerli chiaramente da altre indicazioni figuranti sull'etichetta del vino importato in causa, in particolare rispetto alle indicazioni geografiche di cui all'articolo 28, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2133/74.

Art. 11

1. L'elenco dei sinonimi dei nomi di varietà di viti che possono essere utilizzati per la designazione dei vini da pasto e dei v.q.p.r.d. in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2133/74 figura nell'allegato III del presente regolamento.

2. L'elenco dei nomi delle varietà di viti e, se del caso, dei loro sinonimi che possono essere utilizzati per la designazione di un vino importato in applicazione dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2133/74 figura nell'allegato IV del presente regolamento.

Art. 12

1. In deroga all'articolo 31, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2133/74 è ammesso che i vini importati

— dall'Australia portino un'indicazione geografica figurante nell'elenco dell'allegato II anche se il vino in causa è ottenuto da uve raccolte solo all'85 % nell'area di cui porta il nome;

— dagli Stati Uniti d'America siano designati tramite il nome di uno Stato figurante al punto VIII nell'elenco dell'allegato II, completato dal nome di un'altra unità geografica anche se il vino in causa è ottenuto solo all'85 % da uve raccolte in quest'altra unità geografica di cui porta il nome.

2.

In deroga all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2133/74 è ammesso che i vini importati:

— dall'Australia,

— dagli Stati Uniti d'America,

portino il nome di una varietà di vite figurante nell'elenco dell'allegato IV anche se il vino in causa è ottenuto da uve provenienti solo all'85 % dalla varietà di cui porta il nome, purchù questa sia determinante per il carattere del vino stesso.

3. In deroga all'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2133/74 è ammesso che i vini importati:

  1. a) dall'Australia portino l'indicazione dell'annata di raccolta anche se il vino in causa è ottenuto solo all'85 % da uve raccolte nell'annata indicata;

  2. b) dagli Stati Uniti d'America portino l'indicazione dell'annata di raccolta anche se il vino in causa è ottenuto solo al 95 % da uve raccolte nell'annata indicata;

Art. 13

1.

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (CEE) n. 2133/74:

  1. a) la designazione dei vini da pasto bianchi tedeschi portanti l'indicazione geografica «Rhein», può essere completata dal termine «Hock» a condizione che detti vini provengano da varietà Riesling o Silvaner o da discendenti dette varietà.

  2. b) la designazione di un vino da pasto francese può essere completata

  3. i) dai seguenti termini:

    — «vin nouveau»,

    — «fruitù»,

    — «vin tuilù»,

    — «pelure d'oignon»;

  4. ii) dal termine seguente:

    — «vin gris»

  5. iii) da uno dei seguenti termini:

    — «ambrù»,

    — «dorù»,

    — «blanc de blancs»,

  6. c) la designazione di un vino da pasto italiano può essere completata:

i) dai termini:

— «vino novello»,

— «vino fiore»,

ii) da uno dei termini:

— «rubino»,

— «cerasuolo»,

— «granato»,

— «chiaretto»,

— «rosa»,

iii) da uno dei termini:

— «giallo»,

— «dorato»,

— «verdolino»,

— «platino»,

— «ambrato»,

— «paglierino»,

— «bianco da uve bianche»,

a condizione che venga precisato che si tratta di un vino rosato; a condizione che venga precisato che si tratta di un vino bianco; a condizione che venga precisato che si tratta di un vino rosso;

a condizione che venga precisato che si tratta di un vino bianco;

2. In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2133/74, possono essere utilizzati per la designazione di un vino da pasto originario:

  1. a) della Germania, soltanto il termine «Rotling»;

  2. b) della Francia, soltanto i termini:

    — «vin primeur»,

    — «sur lie»,

    — «vendage tardive».

  3. c) dell'Italia soltanto i termini:

    — «vino passito»,

    — «vino santo»,

    — «lacrima Christi»,

    — «lacrima»,

    — «rossissimo»,

    — «kretzer».

Il termine «vendage tardive» può essere utilizzato solo in lingua francese:

3.

Fatto salvo il disposto del paragrafo 6, le sole precisazioni che possono essere utilizzate per la designazione di un v.q.p.r.d. a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera k), del regolamento (CEE) n. 2133/74 sono:

  1. a) per i vini tedeschi:

    — «Rotling»,

    — «Ehrentrudis»,

    — «Affentaler»,

    — «Liebfrauenmilch» e «Liebfraumilch»;

  2. b) per i vini francesi:

    — «vin jaune»,

    — «vin de paille»,

    — «pelure d'oignon»,

    — «vin primeur»,

    — «vin tuilù»,

    — «vin gris»,

    — «blanc de blancs»,

    — «vin nouveau»,

    — «sur lie»,

    — «fruitù»,

    — «clairet», «clairette»,

    — «rousette»,

    — «vendage tardive»,

    — «claret»;

  3. c) per i vini italiani:

    — «passito»,

    — «lacrima»,

    — «lacrima Christi»,

    — «Sforzato», «sfurzat»,

    — «cannellino»,

    — «vino santo»,

    — «kretzer»,

    — «rubino»,

    — «granato»,

    — «cerasuolo»,

    — «chiaretto»,

    — «aranciato»,

    — «giallo»,

    — «paglierino»,

    — «dorato»,

    — «verdolino»,

    — «ambrato».

Il termine «vendage tardive» può essere utilizzato solo in lingua francese. La menzione «claret» è riservata ai v.q.p.r.d. rossi aventi diritto alla denominazione «Bordeaux».

4. Nell'etichetta, l'indicazione dei termini di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 è fatta in caratteri di dimensione non superiore a quella dei caratteri utilizzati per indicare l'area di produzione o la regione determinata.

5. Le precisazioni di cui all'articolo 28, paragrafo 2, lettera k), del regolamento (CEE) n. 2133/74 relative al modo di elaborazione, al tipo di prodotto o a un colore particolare possono essere utilizzate soltanto se sono indicate per un vino iscritto nell'elenco di cui all'allegato II.

6.

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera h), dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera k) e dell'articolo 28, paragrafo 2, lettera k), del regolamento (CEE) n. 2133/74, possono essere indicati, secondo i casi, i termini:

— «demi-sec», «halbtrocken», «abboccato», «medium dry»,

— «moelleux», «lieblich», «amabile», «medium»,

— «doux», «suess», «dolce», «sweet».

— fino a 4 g/l come massimo o

— fino a 9 g/l come massimo quando il tenore di acidità totale, espresso in g/l di acido tartarico, non è inferiore di più di 2 g/l tenore di zucchero residuo.

i termini «sec», «trocken», «secco» o «asciutto» e «dry» possono essere indicati soltanto a condizione che il vino in questione abbia un tenore di zucchero residuo

Art. 14

1. Le distinzioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera e), all'articolo 12, paragrafo 2, lettera p), e all'articolo 28, paragrafo 2, lettera n), del regolamento (CEE) n. 2133/74 si riferiscono ad una sola partita di vino proveniente inizialmente dallo stesso recipiente.

2.

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, anteriormente al 31 dicembre 1976, i nomi e gli indirizzi degli organismi ufficialmente riconosciuti abilitati ad attribuire distinzioni.

La Commissione provvede alla pubblicazione di tali informazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

3.

Un distinzione attribuita

— da un organismo ufficiale o da un organismo ufficialmente riconosciuto di un paese terzo,

— da un organismo internazionale riconosciuto dalla Comunità,

può figurare sull'etichetta di un vino da pasto, di un v.q.p.r.d. o di un vino importato soltanto se la sua attribuzione può essere comprovata da un apposito documento o da una menzione sull'attestato di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1599/718.

Art. 15

1. Il numero di controllo della qualità è indicato sull'etichetta di un v.q.p.r.d. o di un vino importato in modo da evitare qualsiasi rischio di confusione con altri numeri.

2. Il numero del recipiente è indicato sull'etichetta di un v.q.p.r.d. unitamente ad un termine indicante che trattasi di un numero di recipiente.

Art. 16

1.

Le informazioni di ordine storico relative al vino in causa, all'impresa dell'imbottigliatore o all'impresa di una persona fisica o giuridica che abbia partecipato al circuito commerciale di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera h), all'articolo 12, paragrafo 2, lettera t), all'articolo 27, paragrafo 2, lettera f), e all'articolo 28, paragrafo 2, lettera p), del regolamento (CEE) n. 2133/74 non possono figurare nella stessa etichetta recante le indicazioni obbligatorie, bensì in una o più etichette complementari o sul pendaglio.

Informazioni brevi quali «casa fondata nel...» o «viticoltori dal...» possono essere indicate nella stessa recante le indicazioni obbligatorie.

2.

Informazioni relative alle condizioni naturali o tecniche della viticoltura d'origine del vino così designato possono essere indicate soltanto per la designazione di un vino da tavola o di un v.q.p.r.d. italiano e unicamente in lingua italiana con i termini:

— vino di colle,

— vino di collina.

Questi termini possono essere utilizzati soltanto in lingua italiana e a condizione che siano rispettare disposizioni italiane in ordine alla loro utilizzazione.

3.

Informazioni relative all'invecchiamento del vino così designato possono essere indicate per la designazione:

  1. a) di un v.q.p.r.d. francese soltanto con l'espressione «vin vieux», a condizione che il vino abbia subito un invecchimento di almeno tre anni;

  2. b) di un v.q.p.r.d. italiano soltanto con i termini «vecchio» o «invecchiato», a condizione che le disposizioni italiane in ordine alla loro utilizzazione siano rispettate.

Il termini di cui al comma precedente non possono essere tradotti.

Art. 17

1.

Le menzioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera f), e all'articolo 12, paragrafo 2, lettera q), del regolamento (CEE) n. 2133/74 sono:

  1. a) per i vini tedeschi e i vini originari della zona di Bolzano: «Erzeugerabfuellung»;

  2. b) per i vini francesi: «mis en bouteille à la propriùtù», «mise d'origine», «mis en bouteille par les producteurs rùunis», e, quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 5 del presente regolamento, «mis en bouteille au château» o «mis en bouteille au domaine»;

  3. c) per i vini italiani compresi i vini originari della provincia di Bolzano: «imbottigliato dal viticoltore», «imbottigliato all'origine», «imbottigliato dalla cantina sociale», «imbottigliato dai produttori riuniti»;

  4. d) per i vini lussemburghesi: «mis en bouteille par le viticulteur rùcoltant», «mis en bouteille à la propriùtù», «mise d'origine», «mis en bouteille à la cooperative», e quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 5 del presente regolamento, «mis en bouteille au domaine», «mis en bouteille au château».

Per completare le menzioni di cui al comma precedente è parimenti ammessa la menzione «estate bottled».

2. Le menzioni di cui all'articolo 28, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2133/74 possono essere utilizzate quando sono ammesse dalle disposizioni applicabili sul mercato del paese terzo nel quale il vino è stato ottenuto.

3.

Le menzioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera r), del regolamento (CEE) n. 2133/74 sono:

  1. a) per i vini francesi: «mis en bouteille dans la rùgion de production», «mis en bouteille en...» o «mis en bouteille dans la rùgion de...», seguita dal nome della regione determinata;

  2. b) per i vini italiani: «imbottigliato nella zona di produzione», o «imbottigliato in...», seguita dal nome della regione determinata;

  3. c) per i vini lussemburghesi: «mis en bouteille dans la rùgion de production».

Le menzioni di cui al comma precedente possono essere indicate soltanto se l'imbottigliamento è stato effettuato nella regione determinata in causa o in stabilimenti situati in prossimità immediata di tale regione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1698/70 della Commissione, del 25 agosto 1970, relativo a deroghe concernenti l'elaborazione dei vini di qualità prodotti ion regioni determinate9.

4. Le menzioni di cui ai paragrafi 1 e 3, primo comma, si escludono a vicenda.

Art. 18

L'utilizzazione della bottiglia del tipo «flûte d'Alsace» è riservata, per quanto concerne i vini ottenuti da uve raccolte nel territorio francese, ai v.q.p.r.d. seguenti:

— Alsace o vin d'Alsace,

— Crùpy,

— Château-Grillet,

— Côtes de Provence, rosso o rosato,

— Cassis,

— Jurançon,

— Rosù de Bùarn,

— Tavel, rosato.

Art. 19

In applicazione dall'articolo 40, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2133/74 e nel caso di recipienti di un volume nominale di 10 hl o più, utilizzati per il trasporto di vini e mosti di uve e conformi alle disposizioni comunitarie o alle disposizioni nazionali degli Stati membri relative ai materiali ed oggetti destinati ad entrate in contratto con gli alimenti, deve essere indicata sui recipienti medesimi, in un punto ben visibile e in caratteri indelebili:

— una menzione specifica del loro impiego per il trasporto di bevande, in una o più lingue ufficiali della Comunità, oppure

— una o eventualmente più delle menzioni seguenti:

— «pour contact alimentaire» o «convient pour aliment»,

— «til levnedsmidler»,

— «fuer Lebensmittel»,

— «for food use»,

— «per alimenti»,

— «voor levensmiddelen».

Le menzioni di cui al comma precedente devono essere appost in caratteri dell'altezza minima di 30 mm.

Art. 20

1. In applicazione dell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2133/74, gli Stati membri possono ammettere contemporaneamente, per bevande di produzione nazionale, per bevande originarie di altri Stati membri e per bevande importate, l'utilizzazione della parola «vino»:

  1. a) se è accompagnata da un nome di frutto di cui al capitolo 8 della tariffa doganale comune e a condizione che la bevanda sia stata ottenuta mediante fermentazione alcolica dello stesso frutto;

  2. b) in altre denominazioni composte, in particolare:

    — «British wine»,

    — «Irish wine».

2. Per evitare qualsiasi confusione tra i termini di cui al paragrafo 1 e le parole «vino» e «vino da tavola», gli Stati membri vigilano affinchù:

— la parola «vino» sia utilizzata soltanto sotto forma di denominazione composta e in nessun caso sotto forma isolata,

— le denominazioni composte di cui al primo trattino siano indicate sull'etichetta in caratteri dello stesso tipo e colore e di un'altezza che permetta di distinguerle chiaramente da altre indicazioni.

Art. 21

1.

In applicazine dell'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2133/74, fino al 31 agosto 1977 vini e mosti di uve possono essere messi in recipienti di un volume nominale di 60 litri o meno muniti di etichette le cui indicazioni non corrispondono al disposto di detto regolamento, ma sono conformi alle disposizioni dello Stato membro interessato.

Fino al 31 agosto 1977, vini e mosti di uve possono essere importati in recipienti di un volume nominale di 60 litri o meno muniti di etichette le cui indicazioni non corrispondono al disposto di detto regolamento, ma sono conformi alle disposizioni dello Stato membro interessato.

Fino al 31 agosto 1977, vini e mosti di uve possono essere presentati in modo non corrispondente al disposto di detto regolamento, ma conforme alle disposizioni dello Stato membro interessato.

2. I vini e i mosti di uve la cui designazione e presentazione non corrispondono al regolamento (CEE) n. 2133/74 possono essere detenuti per la vendita e messi in circolazione fino ad esaurimento delle scorte, a condizione che le partite eccedenti 10 hl non ancora messe in circolazione il 31 dicembre 1977 siano dichiarate alle autorità designate dallo Stato membro interessato.

3. In applicazione dell'articolo 30, paragrafo 3, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2133/44, l'articolo 27, paragrafo 1, e l'articolo 28, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del suddetto regolamento non si applicano:

  1. a) ai quantitativi di vino non eccedenti quindici litri:

    — presentati sotto forma di partita come campioni commerciali non destinati alla vendita;

    — contenuti nei bagagli dei viaggiatori;

    — che formano oggetto di piccole spedizioni a privati, semprechù tali quantitativi siano chiaramente destinati al consumo personale o familiare di dette persone;

  2. b) ai vini compresi in traslochi di privati;

  3. c) ai vini destinati a fiere e mostre che beneficiano del regime doganale previsto per tali casi, purchù i vini siano condizionati in recipienti di 2 litri o meno;

  4. d) ai quantitativi di vino importato a scopo di sperimentazione scientifica e tecnica, nei limiti di 1 hl per spedizione;

  5. e) ai vini destinati a rappresentanze diplomatiche, sedi consolari e organismi assimilati e importati nel quadro delle franchigie loro concesse;

  6. f) ai vini constituenti le provviste di bordo dei mezzi di trasporto internazionale;

  7. g) alle quantità di vini importati secondo il regime applicabile ai frontalieri.

Art. 22

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 1976. Per la Commissione P. J. LARDINOIS Membro della Commissione