Sez. 6, Sentenza n. 366 del 22/03/1971 Ud. (dep. 08/06/1971) Rv. 118338 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - IN GENERE - OMESSA PRONUNCIA CIRCA L'APPLICAZIONE DI UN INDULTO - NULLITA DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - APPLICABILITA DELL'INDULTO IN SEDE DI ESECUZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - IN GENERE - OMESSA PRONUNCIA CIRCA L'APPLICAZIONE DI UN INDULTO - NULLITA DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - APPLICABILITA DELL'INDULTO IN SEDE DI ESECUZIONE.*
L'omessa pronuncia da parte del giudice di cognizione circa l'applicazione di un indulto non puo costituire di per se causa di nullita della sentenza, e correlativamente motivo di ricorso per Cassazione. Ne tale omissione potrebbe costituire un giudicato implicito, dato che l'art 593 cod proc pen stabilisce l'apposita procedura per l'applicazione dell'indulto quando il giudice non vi abbia provveduto con la sentenza, ed il successivo art 594 riconosce al condannato il diritto di proporre ricorso per Cassazione contro l'ordinanza che neghi il beneficio. (V 111505, anno 1969).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 593, Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 594
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)